IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai
medesimi eventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio
2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n.
3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896
del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10
novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010 e n. 3917 del 30 dicembre
2010;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra
nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del
Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile
2009;
Ravvisata la necessita' di accelerare le operazioni di rimozione
dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici
e privati a seguito dell'evento sismico in rassegna;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
dell'Aquila del 19 ottobre 2010;
Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo prot. 27586/AG del 17 dicembre 2010 e prot. 2592/STM del 30
dicembre 2010;
Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo prot. 586/AG del 12 gennaio 2011 e prot. 654/AG del 13
gennaio 2011;
Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo prot. 27803/AG del 21 dicembre 2010 e prot. 588/AG del 12
gennaio 2011;
Viste le note del Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo prot. 28370/AG del 29 dicembre 2010 e del Ministero della
difesa del 26 gennaio 2011;
Considerata la necessita' di svolgere con la massima tempestivita'
i lavori di recupero dei complessi sportivi gia' destinati alla prima
accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile
2009, affinche' sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di
vita anche attraverso la ripresa di attivita' sportive, ad alta
valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni;
Viste le note dell'Agenzia del territorio n. 4447 del 23 novembre
2010, n. 4448 del 24 novembre 2010, n. 4502 del 26 novembre 2010, n.
4525 del 29 novembre 2010, n. 4591 del 1° dicembre 2010, n. 4614 del
2 dicembre 2010, n. 4737 del 9 dicembre 2010, n. 4761 del 13 dicembre
2010, n. 4815 del 16 dicembre 2010, con cui, in virtu' di apposita
convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il Commissario
delegato nominato con decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse ulteriori stime
relative all'indennita' di occupazione e dei danni subiti, nonche'
dei costi necessari per il ripristino delle aree gia' occupate per
assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche
alcuni dei predetti complessi sportivi; nonche' le note del
Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 644/AG
del 13 gennaio 2011, con cui si rappresenta la condivisione di tali
stime e la necessita' di autorizzare, nei limiti di spesa ivi
indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attivita'
sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in
rassegna e prot. 1846/AG dell'1 febbraio 2011;
Visto l'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 e la nota del Ministero
dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile prot. 294 del 20 gennaio 2011;
Viste le note del Sindaco del comune dell'Aquila prot. 160 del 25
gennaio 2011 e del Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo prot. 2121/AG del 4 febbraio 2011;
Viste la nota del Ministero dell'interno del 2 febbraio 2011 e la
nota della Struttura Tecnica di Missione del Commissario delegato per
la ricostruzione del 7 febbraio 2011;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Direzione Generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche dell'8 febbraio 2011;
Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali del
27 gennaio 2011;
Viste la nota del Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo prot. 2998/AG del 15 febbraio 2011 e la nota del Ministero
dell'economia e delle finanze prot. 2409/VARIE/2152 del 16 febbraio
2011;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
D'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e
privati causati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, quelli
derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici
pericolanti disposte con ordinanze della pubblica amministrazione o
comunque svolte su incarico della medesima, sono considerati rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99 ai sensi del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009
n. 77, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso i
centri di raccolta comunali, i siti di deposito temporaneo e di
stoccaggio provvisorio.
2. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a
carico della pubblica amministrazione per le attivita' di
ricostruzione totale o parziale e gli interventi di ristrutturazione
immobiliare, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 sono
obbligati a effettuare demolizioni selettive al fine di suddividere e
conferire i rifiuti, per categorie omogenee di codice CER, presso gli
appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero
in aree pubbliche a servizio di piu' cantieri.
3. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva di cui al comma 2 sono attribuiti, tra gli
altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER
17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07; al legno il codice
CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07,
codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso
contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui
alla voce 17.08.01*, il codice CER 17.09.04 rifiuti misti della
attivita' di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle
voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il
codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice
CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure
CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli
accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01. 34. Ai
rifiuti non altrimenti riciclabili e' attribuito il codice CER
20.03.99 ovvero qualora derivanti da selezione meccanica il codice
CER 19.12.12. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non
costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e
storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i
mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il
legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e
separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti
Autorita', e vengono conservati per il loro riutilizzo.
4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1, nonche' dei
rifiuti inerti da costruzione e demolizione, derivanti dal
conferimento differenziato, da avviare a recupero o smaltimento e'
operato a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze
armate. Per il trasporto delle frazioni di cui al comma 3 e'
autorizzata anche l'A.S.M. S.p.A. Societa' Aquilana Multiservizi.
Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212
(iscrizione all'albo nazionale), 193 (FIR) e 188-ter del decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate
senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di
Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in consegna i Raee di
cui al comma 3 nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a
proprio carico.
5. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al
trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei
Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonche' di quelle prodotte nell'ambito
degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere individuati
con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11
del 17 luglio 2009.
6. Il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, le Forze Armate e
l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in deroga all'articolo 2, comma
227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'utilizzo di
autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo1, comma 3, lettera
b) del D.M. 16 maggio 1991, n. 198.