IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la
presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'«Istituto
di psicologia clinica Rocca-Stendoro» e' stato abilitato ad istituire
e ad attivare nella sede di Milano, un corso di specializzazione in
psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11
dicembre 1998, n. 509;
Visti i decreti in data 25 marzo 2004 e 28 settembre 2007 di
trasferimento della sede didattica di Milano;
Visto il decreto in data 24 novembre 2010 di autorizzazione a
cambiare la denominazione in «Psiche e immaginario - Istituto di
psicologia clinica»;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano da
via Torino n. 51, a via Papiniano n. 10, nonche' la diminuzione del
numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 20
a 13;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
29 ottobre 2010;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal
predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota
prot. 16 del 12 gennaio 2011;
Decreta:
Art. 1
L'istituto «Psiche e immaginario - Istituto di psicologia clinica»
abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad
attivare, nella sede di Milano, un corso di specializzazione in
psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto
ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la
predetta sede da via Torino n. 51, a via Papiniano n. 10.