IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  30  maggio  1988,  n.173,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1  della  legge  26  luglio  1988,  n.  291,
recante «Misure urgenti in materia di  finanza  pubblica  per  l'anno
1988»; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5 del suddetto decreto-legge
30 maggio 1988, n.173, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1
della legge 26 luglio  1988,  n.  291,  recante  «Misure  urgenti  in
materia  di  finanza  pubblica  per   l'anno   1988»,   che   prevede
l'istituzione, con decreto del Ministro del  tesoro,  in  aggiunta  a
quelle esistenti, di ulteriori  commissioni  mediche  periferiche  in
modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1989,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  195  del  22  agosto
1989, con il quale, in esecuzione di quanto previsto dal  sopracitato
art. 3, comma 5 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,  n.  291,  sono  state
istituite settantasei nuove commissioni mediche periferiche,  una  in
ciascun capoluogo di  provincia,  ad  eccezione  della  provincia  di
Bolzano, in virtu' delle norme di speciale autonomia della  provincia
stessa, in aggiunta  alle  diciotto  preesistenti  di  Ancona,  Bari,
Bologna,  Cagliari,  Catanzaro,  Chieti,  Firenze,  Genova,  Messina,
Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma,  Taranto,  Torino,  Trento  ed
Udine; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto del Ministro  del  tesoro  del  4  novembre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del  17
luglio 1996, con il quale, per effetto dell'entrata in  vigore  della
legge della regione autonoma Valle d'Aosta 7 luglio 1995, n.  22,  la
commissione medica periferica di Aosta, istituita con il sopra citato
decreto ministeriale del 6 luglio 1989, e' stata soppressa; 
  Visto l'art. 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  157,
recante «Attuazione della delega  conferita  dall'art.  3,  comma  3,
lettera d)  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di
potenziamento  delle  attivita'  di   controllo   sulle   prestazioni
previdenziali ed assistenziali  di  invalidita'  e  inabilita'»,  che
rinomina le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra
e d'invalidita' civile in commissioni mediche di verifica; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 7, comma 25 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  che  prevede  la
soppressione delle commissioni mediche di verifica, ad  eccezione  di
quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale
autonomia,  che  subentrano  nelle   competenze   delle   commissioni
soppresse  disponendo  altresi'  che  le  medesime  commissioni,  con
protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia  e
delle finanze e le regioni, possano avvalersi a titolo gratuito delle
A.S.L. territorialmente competenti  ovvero,  previo  accordo  con  il
Ministero  della  difesa,  delle  strutture  sanitarie  del  predetto
Ministero operanti sul territorio; 
  Visto in particolare il terzo periodo del citato art. 7,  comma  25
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, che  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  non
regolamentare, la fissazione delle  date  di  effettivo  avvio  delle
funzioni nella nuova organizzazione territoriale delle commissioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n.  43,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma  404  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Rilevato che, alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, nella regione autonoma  della  Valle  d'Aosta  e
nella provincia autonoma  di  Bolzano  non  risultavano  presenti  le
commissioni mediche di verifica, come esposto nelle premesse; 
  Ritenuto, pertanto, che, per i cittadini  residenti  nella  regione
autonoma della Valle d'Aosta, gli  accertamenti  sanitari  attribuiti
dalla vigente normativa alle commissioni mediche di verifica  possano
continuare ad essere effettuati dalla limitrofa commissione medica di
verifica di Torino, e che, analogamente, per  i  cittadini  residenti
nella  provincia  autonoma  di  Bolzano,  gli  accertamenti  sanitari
possano continuare ad essere effettuati dalla  limitrofa  commissione
medica di verifica di Trento; 
  Considerata la necessita' di dettare disposizioni  transitorie  per
la regione Abruzzo, attese le problematiche della  sede  di  L'Aquila
per effetto dei noti eventi sismici; 
  Rilevata, a tal fine, l'opportunita' di individuare nella  sede  di
Chieti,   in   quanto   ivi   presente   l'archivio   storico   della
documentazione delle attivita' di istituto delle commissioni  mediche
di verifica istituite nella regione Abruzzo, la  sede  che  svolgera'
pro-tempore in luogo del capoluogo della regione le  attivita'  delle
soppresse commissioni mediche di verifica di Pescara e Teramo; 
  Considerato che le commissioni mediche  di  verifica  presenti  nei
capoluoghi di regione e nella provincia autonoma di Trento subentrano
nelle competenze delle commissioni soppresse; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere   all'individuazione   della   data
dell'avvio delle funzioni nel  nuovo  assetto  territoriale  ed  alla
conseguente  rideterminazione  delle  competenze  territoriali  delle
commissioni mediche di verifica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Avvio delle funzioni nel nuovo assetto territoriale 
 
  1. A decorrere  dal  1°  marzo  2011  cessano  le  attivita'  delle
commissioni mediche  di  verifica  diverse  da  quelle  presenti  nei
capoluoghi di regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, e  da
quella presente nella provincia autonoma di Trento. 
  2. Dalla data  indicata  al  comma  1  le  commissioni  mediche  di
verifica  presenti  nei  capoluoghi  di  regione  e  nella  provincia
autonoma di Trento subentrano nelle competenze delle  commissioni  di
cui al comma 1, inclusi i procedimenti in corso.