IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito  con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.  40  e,  in  particolare,
l'art. 13, commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31  luglio  2008  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da  parte  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di  un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della  citata  legge  n.
400 del 1988 e successive modificazioni,  per  la  ridefinizione  dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola  anche  attraverso  la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64,  comma
3, del  citato  decreto  legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente il riordino degli  istituti  professionali  ai  sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art.1
comma 3 e l'art. 8 comma 4, lettera a); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, relativo al regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  1,  comma  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo, 2010, concernente  il  riordino
degli istituti professionali ai sensi  dell'art.  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6  agosto
2008, n. 133 le seconde e terze classi degli  istituti  professionali
di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito con  modificazioni  nella  legge  2  aprile  2007,  n.  40
nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani  di  studio
previgenti con un orario complessivo annuale delle  lezioni  di  1122
ore, corrispondente  a  34  ore  settimanali,  ridefinito  secondo  i
criteri di cui all'art. 8, comma 4, lettera a); 
  Considerato che ai sensi dell'art.  8,  comma  4,  lettera  a)  del
medesimo regolamento la ridefinizione dell'orario complessivo annuale
di cui all'art. 1, comma 3, e' effettuata in modo da ridurre del  20%
l'orario previsto dall'ordinamento previgente  con  riferimento  alle
classi di concorso che hanno un orario annuale pari o superiore a 99,
comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; 
  Vista l'ordinanza n. 3368/2010 con la quale  il  TAR  del  Lazio  -
sezione terza-bis - accoglie  la  domanda  cautelare  sospendendo  il
decreto interministeriale  n.  62/2010  relativo  alla  ridefinizione
dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde  e  terze
classi degli istituti  professionali  per  l'  a.s.  2010/2011  «fino
all'acquisizione e alla compiuta valutazione del parere del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione»; 
  Visto  il   ricorso   prodotto   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  per  la  riforma  della   citata
ordinanza sospensiva n. 3368/2010 del TAR Lazio - sezione terza-bis ; 
  Vista l'ordinanza n. 4200/2010 con la quale il Consiglio  di  Stato
in  sede  giurisdizionale  -  sezione  sesta  -  accoglie   l'istanza
cautelare (ricorso numero 7723/2010) fissando, per la discussione, la
camera di consiglio del 28 settembre 2010; 
  Vista l'ordinanza n. 4413/2010 con la quale il Consiglio  di  Stato
in sede giurisdizionale - sezione sesta - respinge l'appello (ricorso
numero  7723/2010)  proposto  dal  Ministero  dell'Istruzione,  dell'
universita' e della ricerca, ritenendo che l'Amministrazione non puo'
esimersi   dal   rideterminarsi   sulla   ridefinizione   dell'orario
complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi  degli
istituti  professionali  per  l'  a.s.  2010/2011,  alla   luce   del
sopravvenuto  parere   del   Consiglio   Nazionale   della   Pubblica
istruzione; 
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione, nell'adunanza del 26 agosto 2010, con il quale il  citato
consesso ha formulato le osservazioni e i rilievi che di  seguito  si
riassumono:     -     insufficiente      documentazione      prodotta
dall'Amministrazione a corredo del decreto; il decreto stesso ha  una
propria  autonomia  e  pertanto  non  puo'  recare  misure  meramente
applicative  dei  disposti  regolamentari;  il  ripetuto  decreto  e'
illegittimo in quanto le riduzioni orarie delle classi seconde, terze
e quarte non sono conciliabili con il patto formativo stipulato dagli
studenti e dalle famiglie all'atto dell'iscrizione ai  diversi  corsi
di  studio;  non   risultano   esplicitati   i   criteri   ai   quali
l'Amministrazione si e' attenuta nel declinare  le  riduzioni  orarie
delle classi di concorso; 
  Considerato di non poter condividere le osservazioni  dal  predetto
Consiglio, per le ragioni di seguito esplicitate: 
    Insufficiente documentazione: A  corredo  del  decreto  e'  stata
trasmessa al CNPI tutta la documentazione sull'argomento  di  cui  il
Ministero disponeva. Inoltre con nota n. 2379 del 4 agosto 2010  sono
stati forniti al citato Consiglio tutti i  chiarimenti  dallo  stesso
richiesti, precisandosi che non e' stata  mai  sollecitata  a  questo
Ufficio  ulteriore  documentazione  occorrente  per  l'emissione  del
richiesto parere. In ogni caso  eventuali  chiarimenti,  se  ritenuti
necessari, potevano essere forniti, come  di  prassi,  nel  corso  di
apposita audizione indetta dal Consiglio stesso. 
    Autonomia del decreto: In difformita'  di  quanto  affermato  dal
CNPI, il decreto in questione non ha ne' potrebbe avere  una  propria
autonomia rispetto ai disposti regolamentari, atteso  che  lo  stesso
non deve comportare modifiche ordinamentali, ma soltanto una  modesta
e non influente la riduzione delle consistenze di  organico  (art.  1
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica  87/2010),  sulla
base di criteri rigorosamente previsti dal regolamento stesso; e cio'
«salva restando la prosecuzione delle attivita' didattiche secondo  i
piani di studio previgenti sino alla  conclusione  del  quinquennio».
Non si e' ritenuto necessario, a suo tempo, acquisire, in  ordine  al
decreto, il parere del Consiglio Nazionale, in quanto  lo  Stesso  si
era gia' espresso al riguardo nella fase di elaborazione del suddetto
regolamento. 
    Presunta illegittimita' del decreto: Non rientra nelle competenze
del CNPI esprimere valutazioni  sulla  legittimita'  del  decreto  in
esame, essendo tale giudizio rimesso, dal vigente  ordinamento,  agli
organi a tanto deputati; 
    Mancata   esplicitazione   dei    criteri:    I    criteri    cui
l'Amministrazione si  doveva  attenere  nel  declinare  le  riduzioni
orarie delle classi di concorso, erano  quelli  puntualmente  fissati
dall'art. 8,  comma  4,  lettera  a)  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 87/2010 nello schema di decreto  interministeriale  non
vi era alcuna necessita' di esplicitare le  modalita'  attraverso  le
quali si era ritenuto di dare  attuazione  alla  norma  regolamentare
trattandosi di atto generale per il  quale,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 2, della L .241/1990, non e' richiesta  motivazione.  Peraltro,
nella citata risposta del 4 agosto u.s., resa con nota n. 2379, erano
stati forniti ulteriori elementi a chiarimento dei criteri  adottati,
elementi cosi' sintetizzabili:  a)  individuazione  delle  classi  di
concorso con  il  maggior  numero  di  ore  di  lezioni  settimanali,
evitando in tal modo di apportare riduzioni alle classi  di  concorso
con carico settimanale di sole 3 ore di lezioni: di  conseguenza,  le
materie  professionalizzanti,  recanti  il  maggiore  carico   orario
(soprattutto  nei  trienni)  hanno  subito  riduzioni   orarie   piu'
consistenti;  b)  limitatamente  alla  classe  di  concorso  A050  la
riduzione oraria ha riguardato solo le classi seconde, evitandosi  di
effettuare tale intervento riduttivo nelle  classi  terze  e  quarte,
cio' in quanto la riforma ha confermato  in  tali  classi  il  carico
orario previgente; c) la riduzione delle  classi  di  concorso  della
tabella «C» e' stata effettuata riducendo l'orario settimanale  della
compresenza  in  corrispondenza  delle  riduzioni  effettuate   nelle
corrispondenti classi di concorso della tabella «A». Non era  infatti
possibile lasciare inalterato l'orario delle compresenze in  costanza
di  riduzione  delle  classi  di  concorso  della  tabella  «A»;   d)
l'ammontare delle  riduzioni  riferite  alle  maxisperimentazioni  e'
stata  affidata  alla  competenza   delle   istituzioni   scolastiche
interessate, essendo le stesse le sole in grado  di  quantificare  le
reali consistenze di orario da  mantenere.  Giova  chiarire  che  gli
organici  degli   istituti   maxisperimentali   sono   sempre   stati
determinati direttamente dalle  singole  istituzioni  scolastiche  e,
pertanto, in perfetta coerenza con tale criterio, si e'  ritenuto  di
lasciare alle medesime l'onere di individuare le  soluzioni  ritenute
piu' idonee, e piu' coerenti con il POF approvato  dal  Collegio  dei
docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto. 
  Ritenuto, pertanto, in virtu' di quanto precisato e  per  i  motivi
prima  esplicitati  di  dover  integralmente  confermare  il  decreto
interministeriale relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo
annuale delle lezioni delle seconde e  terze  classi  degli  istituti
professionali dell'a.s. 2010/2011e dei relativi allegati. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per quanto espresso in premessa, si confermano le disposizioni e le
tabelle allegate di cui al decreto interministeriale  n.  62  del  26
luglio 2010 decorrenti dal 1° settembre 2010, relativo alle classi di
concorso  della  tabella  A  e  della  tabella  C  individuate   come
destinatarie,  per  l'anno  scolastico  2010/2011,  della   riduzione
dell'orario settimanale con riferimento alle classi seconde e  terze,
di cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
    Roma, 25 novembre 2010 
 
                        Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' 
                                      e della ricerca                 
                                          Gelmini                     
 
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
       Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti  il  30  dicembre  2010,  Ufficio  di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi  alla  persona  e  dei
beni culturali, registro n. 19, foglio n. 251.