IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40  e,  in  particolare,
l'art. 13, commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31  luglio  2008  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da  parte  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di  un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della  citata  legge  n.
400 del 1988 e successive modificazioni,  per  la  ridefinizione  dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola  anche  attraverso  la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64,  comma
3,  del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010
concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare  l'art.  1,  comma  3  e
l'art. 8, comma 4, lettera a); 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  1,  comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010  concernente  il  riordino
degli istituti tecnici  le  seconde,  terze  e  quarte  classi  degli
istituti tecnici di cui all'art. 13 della citata legge 2 aprile 2007,
n. 40, nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i  piani  di
studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni  di
1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito  secondo  i
criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettera a); 
  Considerato che  ai  sensi  del  citato  comma  2,  lettera  a)  la
ridefinizione dell'orario complessivo  annuale  di  cui  all'art.  1,
comma 4, e' effettuata in modo da ridurre del  20%  l'orario  fissato
dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi  di  concorso
con orario annuale pari o superiore a 99  ore,  comprese  le  ore  di
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; 
  Vista l'ordinanza n. 3368/2010 con la quale  il  TAR  del  Lazio  -
sezione terza-bis,  accoglie  la  domanda  cautelare  sospendendo  il
decreto interministeriale  n.  61/2010  relativo  alla  ridefinizione
dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze  e
quarte classi degli  istituti  tecnici  per  l'A.S.  2010/2011  «fino
all'acquisizione e alla compiuta valutazione del parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione»; 
  Visto  il   ricorso   prodotto   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  per  la  riforma  della   citata
ordinanza sospensiva n. 3368/2010 del TAR Lazio - sezione terza-bis; 
  Vista l'ordinanza n. 4200/2010 con la quale il Consiglio  di  Stato
in sede giurisdizionale - sezione sesta, accoglie l'istanza cautelare
(ricorso n. 7723/2010) fissando, per la  discussione,  la  camera  di
consiglio del 28 settembre 2010; 
  Vista l'ordinanza n. 4413/2010 con la quale il Consiglio  di  Stato
in sede giurisdizionale - sezione sesta, respinge l'appello  (ricorso
numero   7723/2010)   proposto   dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ritenendo che l'amministrazione non
puo' esimersi  dal  rideterminarsi  sulla  ridefinizione  dell'orario
complessivo annuale delle  lezioni  delle  seconde,  terze  e  quarte
classi degli istituti tecnici per l'A.S.  2010/2011,  alla  luce  del
sopravvenuto  parere   del   Consiglio   nazionale   della   pubblica
istruzione; 
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione, nell'adunanza del 26 agosto 2010, con il quale il  citato
consesso ha formulato le osservazioni e i rilievi che di  seguito  si
riassumono:     -     insufficiente      documentazione      prodotta
dall'amministrazione a corredo del decreto; il decreto stesso ha  una
propria  autonomia  e  pertanto  non  puo'  recare  misure  meramente
applicative  dei  disposti  regolamentari;  il  ripetuto  decreto  e'
illegittimo in quanto le riduzioni orarie delle classi seconde, terze
e quarte non sono conciliabili con il patto formativo stipulato dagli
studenti e dalle famiglie all'atto dell'iscrizione ai  diversi  corsi
di  studio;  non   risultano   esplicitati   i   criteri   ai   quali
l'amministrazione si e' attenuta nel declinare  le  riduzioni  orarie
delle classi di concorso; 
  Considerato di non poter condividere le osservazioni  dal  predetto
Consiglio, per le ragioni di seguito esplicitate: 
  insufficiente  documentazione:  a  corredo  del  decreto  e'  stata
trasmessa al CNPI tutta la documentazione sull'argomento  di  cui  il
Ministero disponeva. Inoltre con nota n. 2379 del 4 agosto 2010  sono
stati forniti al citato Consiglio tutti i  chiarimenti  dallo  stesso
richiesti, precisandosi che non e' stata  mai  sollecitata  a  questo
ufficio  ulteriore  documentazione  occorrente  per  l'emissione  del
richiesto parere. In ogni caso  eventuali  chiarimenti,  se  ritenuti
necessari, potevano essere forniti, come  di  prassi,  nel  corso  di
apposita audizione indetta dal Consiglio stesso; 
  autonomia del decreto: in difformita' di quanto affermato dal CNPI,
il decreto in  questione  non  ha  ne'  potrebbe  avere  una  propria
autonomia rispetto ai disposti regolamentari, atteso  che  lo  stesso
non deve comportare modifiche ordinamentali, ma soltanto una  modesta
e non influente la riduzione delle consistenze di organico  (art.  1,
comma 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  88/2010),
sulla base di criteri rigorosamente previsti dal regolamento  stesso;
e cio' «salva restando la  prosecuzione  delle  attivita'  didattiche
secondo i piani  di  studio  previgenti  sino  alla  conclusione  del
quinquennio». Non si e' ritenuto necessario, a suo tempo,  acquisire,
in ordine al decreto, il parere del Consiglio nazionale, in quanto lo
stesso si era gia' espresso al riguardo nella  fase  di  elaborazione
del suddetto regolamento; 
  presunta illegittimita' del decreto: non rientra  nelle  competenze
del CNPI esprimere valutazioni  sulla  legittimita'  del  decreto  in
esame, essendo tale giudizio rimesso, dal vigente  ordinamento,  agli
organi a tanto deputati; 
  mancata esplicitazione dei criteri: i criteri cui l'amministrazione
si doveva attenere nel declinare le riduzioni orarie delle classi  di
concorso, erano quelli puntualmente fissati  dall'art.  8,  comma  2,
lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010  nello
schema di decreto interministeriale non vi era alcuna  necessita'  di
esplicitare le modalita' attraverso le quali si era ritenuto di  dare
attuazione alla norma regolamentare trattandosi di atto generale  per
il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, non
e' richiesta motivazione.  Peraltro,  nella  citata  risposta  del  4
agosto u.s., resa con nota n. 2379,  erano  stati  forniti  ulteriori
elementi  a  chiarimento  dei  criteri   adottati,   elementi   cosi'
sintetizzabili: a) individuazione delle classi  di  concorso  con  il
maggior numero di ore di lezioni settimanali, evitando in tal modo di
apportare riduzioni alle classi di concorso con carico settimanale di
sole   3   ore   di   lezioni:    di    conseguenza,    le    materie
professionalizzanti, recanti il maggiore carico  orario  (soprattutto
nei trienni) hanno  subito  riduzioni  orarie  piu'  consistenti;  b)
limitatamente alla classe di concorso A050  la  riduzione  oraria  ha
riguardato solo le classi  seconde,  evitandosi  di  effettuare  tale
intervento riduttivo nelle classi terze e quarte, cio' in  quanto  la
riforma ha confermato in tali classi il carico orario previgente;  c)
la riduzione delle classi di concorso  della  tabella  «C»  e'  stata
effettuata  riducendo  l'orario  settimanale  della  compresenza   in
corrispondenza delle riduzioni effettuate nelle corrispondenti classi
di concorso della tabella «A». Non  era  infatti  possibile  lasciare
inalterato l'orario delle compresenze in costanza di riduzione  delle
classi di concorso della tabella «A»; d) l'ammontare delle  riduzioni
riferite alle maxisperimentazioni e' stata affidata  alla  competenza
delle istituzioni scolastiche interessate, essendo le stesse le  sole
in grado di quantificare le reali consistenze di orario da mantenere.
Giova chiarire che gli organici degli istituti maxisperimentali  sono
sempre  stati  determinati  direttamente  dalle  singole  istituzioni
scolastiche e, pertanto, in perfetta coerenza con tale  criterio,  si
e' ritenuto di lasciare  alle  medesime  l'onere  di  individuare  le
soluzioni ritenute piu' idonee, e piu' coerenti con il POF  approvato
dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'istituto; 
  Ritenuto, pertanto, in virtu' di quanto precisato e  per  i  motivi
prima  esplicitati  di  dover  integralmente  confermare  il  decreto
interministeriale relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo
annuale delle lezioni delle seconde,  terze  e  quarte  classi  degli
istituti tecnici dell'A.S. 2010/2011e dei relativi allegati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per quanto espresso in premessa, si confermano le disposizioni e le
tabelle allegate di cui al decreto interministeriale  n.  61  del  26
luglio 2010 decorrenti dal 1° settembre 2010, relativo alle classi di
concorso  della  tabella  A  e  della  tabella  C  individuate   come
destinatarie,  per  l'anno  scolastico  2010/2011,  della   riduzione
dell'orario settimanale con riferimento alle classi seconde, terze  e
quarte di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. 
    Roma, 25 novembre 2010 
 
                        Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' 
                                      e della ricerca                 
                                          Gelmini                     
 
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
       Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 253