IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                         di concerto con il 
 
                       MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per
la definizione delle norme generali  dell'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale»; 
  Visto il decreto legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola  dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art.  1  della  legge  28
marzo 2003, n. 53»; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,
recante  «Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni
relativi al secondo ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.   176,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2007-2008»; 
  Visto  l'art.  64  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico  di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale  utilizzo  delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una  maggiore  efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione  agli  interventi  e  alle  misure  annuali  ivi
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi  dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  i  quali  si
provvede, anche modificando le disposizioni legislative  vigenti,  ad
una revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale  organizzativo  e
didattico del sistema scolastico; 
  Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che  stabilisce
che per effetto dell'adozione dei citati interventi e  misure  dovra'
essere  incrementato,  gradualmente,  di   un   punto   il   rapporto
alunni/docente,  da  realizzare  comunque  entro  l'anno   scolastico
2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2,  commi  411  e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il  quale
il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai  sensi  del
citato art.  64,  comma  3,  sono  state  fissate,  per  il  triennio
2009/20011, le quantita'  dei  posti  della  dotazione  organica  del
personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito  dalla
Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge  n.  133  del
2008; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n.  89,   recante   il   regolamento   di   «Revisione   dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art.  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 81, concernente il regolamento «Per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo  delle  risorse  umane
della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto l'art.  4  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,  n.  169,
che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria  la  costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali, superando in  tal  modo  la  precedente
organizzazione modulare; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,   n.   154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189,
che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita intesa in sede di Conferenza  unificata,  dell'attivita'  di
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento  ai
punti di erogazione del servizio scolastico; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40  e,  in  particolare,
l'art. 13, commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31  luglio  2008  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante il  regolamento  di  «Revisione  dell'assetto  ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante «Norme concernenti il  riordino  degli  istituti  tecnici  ai
sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante «Norme concernenti il riordino degli  istituti  professionali
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto  interministeriale  con  il  quale  in  attuazione
rispettivamente dell'art. 1, comma 4  e  dell'art.  1,  comma  3  dei
relativi regolamenti,  si  e'  proceduto  alla  individuazione  delle
classi di  concorso  delle  classi  seconde,  terze  e  quarte  degli
istituti tecnici e  delle  classi  seconde  e  terze  degli  istituti
professionali di cui ridurre le consistenze orarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da  adottare
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,   n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Visto l'art.  37  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, dalla legge 27 febbraio  2009,  n.  14  che  ha  rinviato
all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore  del  riordino  del
secondo ciclo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - serie generale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
febbraio  2006,   n.   185,   recante   modalita'   e   criteri   per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di  handicap
ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26  febbraio
2010 con la quale si sancisce la illegittimita'  dell'art.  2,  comma
413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti degli  insegnanti  di  sostegno  e
dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella  parte  in
cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di assegnare insegnanti  di  sostegno  in  deroga  alle
classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta
utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente; 
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 in materia  di
curricoli delle istituzioni scolastiche; 
  Vista  la  legge  20  agosto  2001,  n.  333  di  conversione   del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002; 
  Vista  la  legge  24  novembre  2009,  n.  67  di  conversione  del
decreto-legge 25 settembre 2009,  n.  134,  concernente  disposizioni
urgenti  per  assicurare  l'ordinato   avvio   dell'anno   scolastico
2009/2010, in particolare l'art.  1,  comma  4-bis,  che  proroga  il
termine di cui alla legge n. 333/2001 al 31 agosto 2010; 
  Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007,  n.  41  relativo
alla  riduzione  del  carico  orario  settimanale  di  lezione  degli
istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605,  della
legge n. 296/1996; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  22  agosto  2007,   n.   139
regolamento recante norme  in  materia  di  adempimento  dell'obbligo
scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della  legge
n. 296/2006; 
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  2  del  8   gennaio   2010,
riguardante «Indicazioni  e  raccomandazioni  per  l'integrazione  di
alunni con cittadinanza non italiana»; 
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  4  del  15   gennaio   2010
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole  dell'infanzia  e
alle classi del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2010/11; 
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  17  del  18  febbraio  2010
riguardante le iscrizioni alle scuole  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 121,  con  il  quale  e'
stato istituito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e sono state trasferire allo stesso le  funzioni  e  le
risorse gia' attribuite al Ministero della pubblica istruzione e  del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n.  17,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Informate  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del   vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Consistenze dotazioni 
 
  1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali  e  regionali
relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e  alla
scuola secondaria di I e II grado  per  l'anno  scolastico  2010/2011
sono quelle riportate rispettivamente  nelle  allegate  tabelle  «A»,
«B», «C», «D», «E»,  e  «F»  e  costituiscono  parte  integrante  del
presente provvedimento.  Tali  consistenze,  definite  in  base  alla
previsione dell'entita' della popolazione scolastica e alla  relativa
serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori  di
handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana,  tengono  conto
del grado di densita' demografica delle varie  province  di  ciascuna
regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni  di  ogni
circoscrizione provinciale,  delle  caratteristiche  geo-morfologiche
dei territori interessati, delle  condizioni  socio-economiche  e  di
disagio sociale delle diverse realta'. 
  2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono  determinate,  altresi',  in
relazione all'articolazione e alle esigenze  di  funzionamento  delle
istituzioni scolastiche rapportate al numero  degli  alunni  ed  alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi,  nonche'  sulla
base di un  incremento  del  rapporto  medio,  a  livello  nazionale,
alunni/classe di  0,40  da  realizzare  nel  triennio  2009-2011  (in
ragione dello 0,10 per l'a.s. 2010/2011), alle  situazioni  edilizie,
secondo parametri e i criteri previsti dal regolamento relativo  «Per
la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed  efficace
utilizzo delle risorse umane ai sensi  dell'art.  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». 
  Con riferimento all'istruzione secondaria, le  dotazioni  organiche
sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie  dei  diversi
curricoli previsti per la classi prime dai nuovi regolamenti e per le
classi successive  alla  prima  secondo  i  vigenti  ordinamenti  con
consistenze orarie ridotte in attuazione rispettivamente dell'art. 1,
comma 4 e dell'art.  1,  comma  3  negli  istituti  tecnici  e  negli
istituti professionali  e  alle  condizioni  di  funzionamento  delle
singole istituzioni. 
  3. Le dotazioni organiche della scuola primaria  (tabella  B)  sono
comprensive dei posti di cui dall'art.  2,  comma  1,  lettera  f)  e
dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo  2003,  n.  53,  mentre  le
dotazioni organiche  della  scuola  dell'infanzia  (tabella  A)  sono
comprensive del numero dei posti assegnati  per  la  generalizzazione
del servizio finanziati  dall'art.  1,  comma  130,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  4. I direttori regionali, ai  fini  dell'acquisizione  dei  dati  e
degli  elementi  utili  relativi  all'andamento   della   popolazione
scolastica nelle  realta'  territoriali  di  propria  competenza,  si
avvalgono   della   collaborazione   dell'apposita    struttura    di
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di
servizio,  confronti  e  consultazioni  con  la  partecipazione   dei
responsabili  dei  USP  e  dei  dirigenti   scolastici,   finalizzati
all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della  materia,
nonche' alla individuazione  e  definizione  degli  aspetti  e  delle
situazioni problematiche.