IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 64 del 17 marzo 2007  -  suppl.  ordinario  n.  73/L,  di
seguito indicato come decreto legislativo n. 22; 
  Visto il decreto ministeriale  20  aprile  2009  di  riconoscimento
CERMET Soc. a r.l. come organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'11 maggio 2009; 
  Vista l'istanza del 22 marzo 2010 con la quale  il  CERMET  Soc.  a
r.l. ha chiesto l'estensione della notifica  per  poter  espletare  i
compiti di valutazione della  conformita'  anche  per  i  sistemi  di
misurazione per liquidi  criogenici  di  cui  all'allegato  specifico
MI-005; 
  Vista la successiva integrazione del 12 luglio 2010 alla  precitata
istanza con  la  quale  CERMET  Soc.  a  r.l.  ha  chiesto  anche  la
soppressione dell'intervallo di misura di cui all'art.  1,  punto  2,
nella parte «Allegato MI-006» del precitato decreto 20 aprile 2009; 
  Vista la nota del 12 ottobre 2010, con la quale il  CERMET  Soc.  a
r.l. ha chiesto «per urgenti esigenze aziendali» di  dare  precedenza
all'istruttoria relativa alla rimozione dell'intervallo di misura; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria  circa  l'accoglimento
dell'istanza del precitato CERMET Soc. a r.l.  nella  parte  relativa
alla soppressione dell'intervallo di misura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 1, punto  2,  nella  parte  «Allegato  MI-006»  del  decreto
ministeriale  20  aprile  2009  citato  nelle  premesse,   e'   cosi'
modificato: le parole «intervallo di misura: "10 g < Max  ≤  50  kg"»
sono soppresse.