IL DIRETTORE GENERALE 
      dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 95 della commissione del 3
febbraio 2011, la denominazione «Arancia  di  Ribera»  riferita  alla
categoria ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati, e' iscritta
quale  denominazione  di  origine   protetta   nel   registro   delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4,  del
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  denominazione  di  origine  protetta  «Arancia   di   Ribera»,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera», registrata  in
sede comunitaria con regolamento (UE) n. 95 del 3 febbraio 2011. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Arancia di Ribera», possono utilizzare, in sede di  presentazione  e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al
regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto  di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 8 febbraio 2011 
 
                           Il direttore generale, ad interim: Vaccari