IL DIRETTORE GENERALE 
       dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ IX 
 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto Ministero risorse agricole del 10 settembre  1996,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Colli della Sabina» ed e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30
luglio 2009, intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  «Colli
della Sabina»; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 198 del 25 agosto 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Colli della Sabina» in conformita' al parere  espresso  dal
sopra citato comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine
controllata «Colli della Sabina»,  approvato  con  decreto  Ministero
Risorse agricole del 10 settembre 1996, e' sostituito per intero  dal
testo annesso al presente decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in
vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.