IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  n.  1  del  3  gennaio   1978,   concernente   la
«accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche  e
di impianti e costruzioni industriali» e, in particolare, l'art.  19,
il quale dispone che «a modifica delle leggi  vigenti,  le  rate  dei
mutui, concessi per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  opere
finanziate dallo Stato o dai Enti pubblici, sono erogate  sulla  base
degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio  tecnico  o,
se questi manchi, dal direttore dei lavori»; 
  Visto l'art. 4  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  ed,  in
particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art.  1,
comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito  dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005,
n. 39, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23  dicembre  2005,
n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno  iscritti  nel
bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche   disposizioni
legislative; 
  Visto, altresi', il comma 177-bis dello stesso art. 4  della  legge
n. 350/2003,  introdotto  dall'art.  1,  comma  512  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in  materia  di
contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che  il  relativo
utilizzo e' autorizzato  con  decreto  del  Ministro  competente,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Visto l'art. 1, comma 75, della legge n. 311 del 30 dicembre  2004,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  n.
13 del 5 aprile del 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004); 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze  del
28 giugno 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005); 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del  6
giugno 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006); 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -  n.  15  del  28
febbraio  2007  recante  «Procedure  da  seguire  per  l'utilizzo  di
contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra
richiamata legge n. 296/2006, art. 1, comma 512; 
  Visto l'art. 48 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  (legge  di
contabilita' e finanza  pubblica)  concernente  «Ricorso  al  mercato
delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,  il  comma  1  il
quale  prevede  che:  «Nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie  che  costituiscono  quale  debitore   un'amministrazione
pubblica e' inserita apposita clausola che  prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro  e  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile.»; 
  Vista  la  Circolare  24  maggio  2010,  n.   2276   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, recante «Adempimenti di  cui  all'art.
48 della legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica)»; 
  Visto il decreto-legge 30  gennaio  1998,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 recante  disposizioni
per ulteriori interventi  in  favore  delle  zone  terremotate  delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi; 
  Visto l'art. 2, comma 107, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(Finanziaria 2008) che prevede, per il completamento degli interventi
nei territori delle suddette regioni interessati dagli eventi sismici
del mese di settembre 1997, contributi quindicennali di 5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; 
  Vista la nota del 31 ottobre 2008, prot. n. 0188278 con la quale  i
Presidenti  delle  Regioni  Umbria  e  Marche  hanno  reso  noto   le
percentuali di ripartizione dei suddetti  contributi  rispettivamente
del 65% e 35%; 
  Vista la nota del 25 gennaio 2010, prot.  n.  DPC/ABI/5889  con  la
quale  il   Dipartimento   della   Protezione   Civile   ha   chiesto
l'attualizzazione dei contributi pluriennali  di  cui  alla  suddetta
legge del 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi  dell'art.  4,
comma 177-bis della richiamata  legge  350/2003,  e'  risultato  che,
dall'attualizzazione  dei  contributi   quindicennali   oggetto   del
presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quanto  previsto  a  legislazione
vigente, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti  dell'art.  4,  comma  177-bis  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  le  regioni  Umbria  e  Marche  sono
autorizzate ad utilizzare i contributi pluriennali,  nella  misura  e
per  gli  importi  a  ciascuna  assegnati  per  effetto  della  legge
richiamata in premessa e per le finalita' indicate nella stessa, come
indicato negli allegati sub I e sub 2 che fanno  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto. 
  2. L'utilizzo  dei  contributi  pluriennali  di  cui  al  comma  1,
quantificato includendo nel costo di realizzazione  degli  interventi
anche gli oneri di finanziamento,  avverra',  sulla  base  di  quanto
riportato negli allegati sub I e sub 2  sopra  citati,  in  relazione
alla decorrenza e scadenza degli stessi, ai netti ricavi attivabili a
seguito delle operazioni finanziarie  di  attualizzazione/contrazione
di mutui, con oneri di  ammortamento  per  capitali  ed  interessi  a
carico del bilancio dello Stato, che le regioni Umbria e Marche  sono
autorizzate a perfezionare con  gli  istituti  finanziari  abilitati,
nonche' al piano delle erogazioni dei netti ricavi stessi, che indica
il  limite  massimo  degli  importi  utilizzabili  in  ciascun  anno.
Eventuali  variazioni  rispetto  ai  predetti  piani,  derivanti   da
esigenze -adeguatamente documentate - dei  soggetti  beneficiari  dei
contributi,   dovranno   essere   preventivamente   comunicate   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile, che provvedera' a richiedere autorizzazione in tal  senso  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 
  3. Gli schemi di contratti di  mutuo  relativi  al  perfezionamento
delle operazioni finanziarie/mutui,  prima  della  stipula,  dovranno
essere  trasmessi  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della Protezione Civile, per il  preventivo  nulla-osta,
da rilasciarsi  d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni
dalla stipula, gli Istituti  finanziatori  dovranno  notificare  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile e al Ministero dell'economia e delle finanze,  copia  conforme
dei contratti di mutuo perfezionati. 
  4.  Nei  contratti,  stipulati   nel   rispetto   della   normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici, in
particolare del decreto legislativo  del  12  aprile  2006,  n.  163,
nonche' di quanto previsto dall'art. 45,  comma  32  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, dovranno essere inserite apposite clausole che
prevedono  a  carico  degli  istituti   finanziatori   l'obbligo   di
comunicare, in via telematica, al massimo entro  dieci  giorni  dalla
stipula, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
del tesoro e Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato,
all'ISTAT e alla Banca  d'Italia,  l'avvenuto  perfezionamento  delle
operazioni finanziarie, con indicazione delle informazioni di cui  al
prospetto allegato alla Circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze n. 2276 del 24 maggio 2010.