IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Veneto (16 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Emilia-Romagna (16 aprile 2009), Liguria (29 aprile 2009), Toscana (16 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009), Lazio (16 aprile 2009), Campania (16 aprile 2009), Sardegna (29 aprile 2009) e Umbria (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 19 maggio 2010, relativo alla societa' SERIST Servizi Ristorazione SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle regioni Veneto (23 giugno 2010), Lombardia (17 giugno 2010), Piemonte (27 maggio 2010), Emilia-Romagna (27 maggio 2010), Liguria (25 maggio 2010), Toscana (10 settembre 2010), Marche (10 giugno 2010), Lazio (22 giugno 2010), Campania (31 maggio 2010), Sardegna (22 giugno 2010) e Umbria (28 giugno 2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' SERIST Servizi Ristorazione SPA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SERIST Servizi Ristorazione SPA; Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 maggio 2010, per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2011, in favore di un numero massimo di n. 2.113 lavoratori della societa' SERIST Servizi Ristorazione SPA, in forza presso gli stabilimenti indicati nel sopra citato accordo governativo. Ai fini della determinazione delle risorse, tenuto conto dell'applicazione del criterio della rotazione e dell'articolazione oraria prevalentemente ad orario parziale, i n. 2.113 lavoratori sospesi a rotazione possono essere equiparati a n. 335 full time equivalent cosi' suddivisi: 218 unita' lavorative - Lombardia; 55 unita' lavorative - Lazio; 5 unita' lavorative - Liguria; 3 unita' lavorative - Marche; 24 unita' lavorative - Piemonte; 1 unita' lavorativa - Veneto; 13 unita' lavorative - Sardegna; 10 unita' lavorative - Toscana; 2 unita' lavorative - Campania; 2 unita' lavorative - Emilia-Romagna; 2 unita' lavorative - Umbria. Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata: l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia, Piemonte e Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011); l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle regioni Lombardia, Piemonte e Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale, ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia, Piemonte e Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 6.225.934,50. Matricole INPS: 4962046469. Pagamento diretto: SI.