IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali  e  le  regioni  Veneto  (16  aprile
2009),  Lombardia  (16  aprile  2009),  Piemonte  (22  aprile  2009),
Emilia-Romagna (16 aprile 2009), Liguria (29  aprile  2009),  Toscana
(16 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009), Lazio  (16  aprile  2009),
Campania (16 aprile 2009), Sardegna (29 aprile  2009)  e  Umbria  (16
aprile 2009) che stabiliscono  che  il  trattamento  di  sostegno  al
reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un  contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto  a  carico  del
FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  data  19  maggio  2010,
relativo alla societa' SERIST Servizi Ristorazione SPA, per la  quale
sussistono le condizioni previste dalla normativa  sopra  citata,  ai
fini della concessione del trattamento straordinario di  integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle regioni Veneto (23 giugno 2010),  Lombardia
(17 giugno 2010),  Piemonte  (27  maggio  2010),  Emilia-Romagna  (27
maggio 2010), Liguria (25 maggio 2010), Toscana (10 settembre  2010),
Marche (10 giugno 2010), Lazio (22 giugno 2010), Campania (31  maggio
2010), Sardegna (22 giugno 2010) e Umbria (28  giugno  2010)  che  si
sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota  parte  del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  societa'  SERIST  Servizi  Ristorazione  SPA,   in
conformita' agli accordi siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda SERIST Servizi Ristorazione SPA; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, e' autorizzata la concessione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale, definito nell'accordo  intervenuto  presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data  19  maggio
2010, per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2011, in  favore
di un numero massimo di n. 2.113  lavoratori  della  societa'  SERIST
Servizi Ristorazione SPA, in forza presso gli  stabilimenti  indicati
nel sopra citato accordo governativo. 
  Ai  fini  della  determinazione   delle   risorse,   tenuto   conto
dell'applicazione del criterio della rotazione  e  dell'articolazione
oraria prevalentemente ad orario  parziale,  i  n.  2.113  lavoratori
sospesi a rotazione possono essere equiparati  a  n.  335  full  time
equivalent cosi' suddivisi: 
  218 unita' lavorative - Lombardia; 
  55 unita' lavorative - Lazio; 
  5 unita' lavorative - Liguria; 
  3 unita' lavorative - Marche; 
  24 unita' lavorative - Piemonte; 
  1 unita' lavorativa - Veneto; 
  13 unita' lavorative - Sardegna; 
  10 unita' lavorative - Toscana; 
  2 unita' lavorative - Campania; 
  2 unita' lavorative - Emilia-Romagna; 
  2 unita' lavorative - Umbria. 
  Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata: 
  l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la  vigente  normativa  (ad
esclusione  dei  lavoratori  delle  regioni  Lombardia,  Piemonte   e
Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011); 
  l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito
spettante al  lavoratore  calcolato  secondo  la  vigente  normativa,
limitatamente ai  lavoratori  delle  regioni  Lombardia,  Piemonte  e
Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR  regionale,
ad esclusione dei lavoratori  delle  regioni  Lombardia,  Piemonte  e
Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 6.225.934,50. 
  Matricole INPS: 4962046469. 
  Pagamento diretto: SI.