IL MINISTRO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010,  n.
164,  recante  semplificazione   dei   procedimenti   di   iscrizione
nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986,  n.  738,
di  istituzioni  scolastiche  associate  al   sistema   International
Baccalaureate Organization I.B.O.; 
  Tenuto conto del parere  del  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione espresso nell'adunanza del 13 luglio 2010, prot. n.  5276,
riguardo ai piani di studio a cui gli studenti, in  coerenza  con  il
riordino della scuola secondaria di secondo grado  italiana,  debbono
uniformare il loro corso di studio di Baccellierato Internazionale; 
  Visti gli allegati A e B, che costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto riguardanti rispettivamente l'elenco dei  programmi,
con le relative materie suddivise per tipologia di corsi di studio  e
la Tabella con il punteggio complessivo, convertito in centesimi, dei
diplomi di baccelllierato internazionale; 
  Visto il  D.D.G.  del  10  marzo  1999,  concernente  il  punteggio
complessivo del diploma di Baccellierato  internazionale,  rilasciato
dalla scuole di Baccellierato Internazionale e dai Collegi del  Mondo
Unito, riconosciute dall'Ufficio di Baccellierato  Internazionale  di
Ginevra ed iscritte nell'elenco, previsto dal decreto del  Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777; 
  Considerato che e' necessario dettare istruzioni per l'applicazione
del citato decreto del Presidente della Repubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Domanda di iscrizione nell'elenco 
                      e relativa documentazione 
 
  1. La domanda di iscrizione nell'elenco, di cui  all'art.  2  della
legge 30 ottobre 1986, n. 738, deve essere  presentata  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la programmazione e la gestione delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali - Direzione generale per gli  affari  internazionali,  da
parte dei collegi del Mondo Unito  e  delle  istituzioni  scolastiche
straniere, operanti in Italia e all'estero, che abbiano ottenuto,  da
parte  dell'Ufficio  del  Baccellierato  Internazionale  di  Ginevra,
l'autorizzazione all'effettuazione  del  programma  di  Baccellierato
Internazionale. 
  2. La domanda sottoscritta  dal  gestore  o  legale  rappresentante
della scuola straniera, redatta in carta  legale,  se  presentata  da
scuola operante in Italia deve indicare, oltre alla  propria  sede  e
denominazione  ufficiale,  anche  la  denominazione  e  la  sede  del
collegio  o  dell'istituzione  scolastica  straniera,  deve  altresi'
precisare se tra le prove finali preordinate al rilascio del  diploma
di Baccellierato e' prevista una prova  scritta  e  orale  di  lingua
italiana e se il punteggio attribuito  a  tale  prova  concorra  alla
determinazione del punteggio di detto diploma. 
  3. La firma del gestore o legale  rappresentante,  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n.  15  e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, deve essere legalizzata dalle  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero o da pubblico ufficiale,
fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione, stabilite
da leggi o da accordi internazionali. 
  4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
  Attestazione  dell'autorizzazione  -   rilasciata   all'Istituzione
Scolastica dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra -
all'effettuazione del programma di Baccellierato internazionale; 
  Elenco dei programmi e  delle  discipline  effettivamente  attivati
dalla  scuola  con  l'indicazione  del  livelli  d'insegnamento,  nel
rispetto delle sei materie di studio, di cui almeno 3 livello medio e
3 a livello avanzato,  previste,  per  ciascun  indirizzo  di  studi,
dall'Allegato A, citato in premessa, unito al presente provvedimento; 
  L'autorizzazione o la denuncia  d'inizio  dell'attivita'  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1 e 2 decreto del Presidente della  Repubblica  n.
389/94  «Regolamento  recante  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni  culturali
straniere in Italia»; 
  La documentazione in  lingua  straniera  deve  essere  accompagnata
dalla traduzione in italiano, certificata conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 17, commi  secondo  e  terzo
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, fatte salve le esenzioni  dall'obbligo  della
traduzione, stabilite da leggi o da accordi internazionali.