IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione; 
  Vista l'istanza corredata della  relativa  documentazione,  con  la
quale il  sig.  Oberschmied  Georg,  cittadino  italiano,  chiede  il
riconoscimento del titolo di «Medizinischer  Masseur»  conseguito  il
giorno   17   settembre   2007   presso   la   «Gesundhetsitsprojekte
Ausbildungsstotten  Waldviertel»  -  Progetti  sanitari   Centro   di
formazione  Waldviertel  di  Gars  am   Kamp   (Austria),   al   fine
dell'esercizio,   in   Italia,   dell'attivita'   professionale    di
«Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»; 
  Visto il diploma  di  «medizinischer  Bademeister»,  rilasciato  il
giorno    17    settembre    2007     dallo     Gesundhetsitsprojekte
Ausbildungsstotten  Waldviertel»  -  Progetti  sanitari   Centro   di
formazione Waldviertel di Gars am  Kamp  (Austria),  ad  integrazione
della formazione gia' in possesso della richiedente, in conformita' a
quanto richiesto nella seduta della conferenza di servizi del  giorno
1° dicembre 2005; 
  Ritenuta la corrispondenza di detto  titolo  estero  conseguito  in
base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. n.
216/1961,  modificato  con  BGBI   n.   309/1969,   con   quello   di
«Massaggiatore capo bagnino degli  stabilimenti  idroterapici»,  come
contemplato dal testo unico delle leggi  sanitarie  n.  1264  del  23
giugno 1927; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale e'  stato  gia'  provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16,  comma  5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dal richiedente; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e  capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici»; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in questione; 
  Ritenuto  che  la  formazione   del   richiedente   non   necessita
dell'applicazione di misure compensative; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo di studio «Medizinischer Masseur» conseguito il giorno 17
settembre 2007 presso  la  «Gesundhetsitsprojekte  Ausbildungsstotten
Waldviertel» - Progetti sanitari centro di formazione Waldviertel  di
Gars am Kamp (Austria), dal sig. Oberschmied  Georg  nato  a  Bolzano
(Italia) il giorno 10  aprile  1973,  e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' di «Massaggiatore
e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici». 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi