IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Considerato che la Commissione Sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del  1  Dicembre  2010,  ha
espresso parere  favorevole  all'iscrizione  nei  relativi  registri,
delle varieta' di specie agrarie indicate nel presente decreto; 
  Considerato che per le stesse varieta'  era  stata  temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni; 
  Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte; 
  Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento  delle
proposte sopra menzionate; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le  sotto  elencate  varieta'  di
specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero: 
    
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il presente decreto entrera' in vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 14 febbraio 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione
          da parte dell'Ufficio centrale del bilancio  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 38/1998.