IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Balliu Bjori, nato  il  26  marzo  1981  a
Tirana (Albania), cittadino albanese, diretta ad  ottenere  ai  sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1999, n. 394, e successive integrazioni, in  combinato  disposto  con
l'art.  16  del  d.  lgs.  206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  d.  lgs.  n.  286/98,  a
norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente  sig.  Balliu  e'  in  possesso  del
titolo accademico, ottenuto in Italia,  «Laurea  in  Giurisprudenza»,
conseguito presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma  il
31 gennaio 2006; 
  Considerato che il medesimo ha ottenuto il provvedimento di omologa
del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo albanese; 
  Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto  certificazione
attestante  il  compimento  della  pratica  in  Italia  come  risulta
dall'attestazione rilasciata il  29  luglio  2010  dall'Ordine  degli
Avvocati di Roma; 
  Considerato che la «Dhoma  Kombetare  e  Avokateve»  di  Tirana  ha
certificato la iscrizione del sig. Balliu dal 5 dicembre  2009,  dopo
aver effettuato un periodo di pratica e aver  superato  un  esame  di
abilitazione; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di  avvocato  il
riconoscimento  e'  subordinato   al   superamento   di   una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio  2003,  n.191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.  115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al d.lgs. 206/2007; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita in altro Paese  una  formazione  professionale  del  tutto
corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta al fine del compiuto esame della capacita' professionale  del
richiedente; 
  Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza presso una facolta' italiana e di aver successivamente
compiuto la pratica in Italia puo' consentire di limitare  la  misura
della prova scritta, normalmente consistente nella  redazione  di  un
parere e di un atto giudiziario,  alla  sola  redazione  di  un  atto
giudiziario, quale  presupposto  essenziale  per  la  verifica  della
capacita' professionale pratica dell'interessato; 
  Ritenuto quindi che, nella  fattispecie,  ai  fini  di  colmare  la
differenza sostanziale  di  preparazione  richiesta  dall'ordinamento
italiano per l'esercizio della professione  di  avvocato  rispetto  a
quella acquisita dall'interessato, si  rende  necessario  prescrivere
una prova attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario oltre che in una prova orale  su  materie  essenziali  al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale  sono  stati  tra
l'altro stabiliti criteri generali  di  individuazione  delle  misure
compensative differenti rispetto a quelli  applicati  in  precedenza,
sulla base di una approfondita  comparazione  delle  materie  la  cui
conoscenza  scritta  e/o  orale  si  ritiene   essenziale   al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in  Italia  rispetto  ai
diversi  percorsi  accademico-professionali  seguiti  sia  in  ambito
comunitario che non comunitario dai richiedenti; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 9 febbraio 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato che  comunque  permangono  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di «avvocato» e quella di cui e' in  possesso  l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative; 
  Visto  l'art.  49  comma   3   del decreto   del Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
  Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno di
lungo periodo rilasciato in data 16 gennaio 2009 valido  fino  al  15
gennaio 2014,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Balliu Bjori, nato il 26 marzo  1981  a  Tirana  (Albania),
cittadino  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Avokat»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
«avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 16 febbraio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano