IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Viola De Azevedo Cunha Mario,  nato  il  2
agosto 1975 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadino  italiano,  diretta
ad ottenere, ai  sensi  dell'art.  16  del  d.  lgs.  n.  206/07,  il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato d. lgs. n. 286/1998,  modificato
dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilita' del d. lgs. stesso
anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  in  quanto
si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  d.  lgs.  n.  286/98,  a
norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Bacharel em Direito»  conseguito  presso  la  «Universidade  Gama
Filho» di Rio de Janeiro nell'aprile 1994; 
  Considerato che ha documentato di essere  iscritto  all'«Ordem  dos
Advogados do Brasil» di Rio de Janeiro nell'aprile 1998; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 10 dicembre 2010; 
  Visti i certificati attestanti frequenza al «Master of Research»  e
al Dottorato di ricerca presso l'Istituto  Universitario  Europeo  di
Firenze, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al  fine  di
una eventuale riduzione della entita' della  prova  attitudinale,  in
quanto vertenti su materie diverse rispetto a  quelle  oggetto  della
prova attitudinale stessa; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato che sussistono sostanziose differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di «avvocato» e quella di cui e' in  possesso  l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative; 
  Visto l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Viola De Azevedo Cunha Mario, nato il 2 agosto 1975  a  Rio
de Janeiro (Brasile), cittadino italiano, e' riconosciuto  il  titolo
professionale di "Advogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'
albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)  una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato . 
    b) Unica prova orale su 6 materie:  1°  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti  materie  (a
scelta  del  candidato):  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato . 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale  degli
avvocati,  si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente   per   lo
svolgimento delle prove di esame,  fissandone  il  calendario.  Della
convocazione della commissione e del calendario fissato per le  prove
e' data immediata  notizia  al  richiedente  al  recapito  da  questi
indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 16 febbraio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano