IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Da Costa Leite Borges  Danielle,  nata
il 12 gennaio 1976 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina  portoghese,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e  successive  integrazioni,
in combinato  disposto  con  l'art.  16  del  d.  lgs.  206/2007,  il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  d.  lgs.  n.  286/98,  a
norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato d. lgs. n. 286/1998,  modificato
dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilita' del d. lgs. stesso
anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  in  quanto
si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente sig.ra Da Costa Leite Borges  e'  in
possesso del titolo accademico di «Bacharel  em  Direito»  conseguito
presso la «Universidade do Estado do rio de Janeiro» nel luglio 1998; 
  Considerato che ha documentato di essere  iscritta  all'«Ordem  dos
Advogados do Brasil» di Rio de Janeiro nel novembre 1998; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 10 dicembre 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Visti i certificati attestanti partecipazione e frequenza  a  corsi
in Italia, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di
una eventuale riduzione della entita' della  prova  attitudinale,  in
quanto vertenti su materie diverse rispetto a  quelle  oggetto  della
prova attitudinale stessa; 
  Rilevato che sussistono sostanziose differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di «avvocato» e quella di cui e' in  possesso  l'istante,
per cui e' necessario applicare le misure compensative; 
  Visto l'art. 49, comma3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Da Costa Leite Borges Danielle, nata il 12 gennaio 1976
a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina portoghese, e' riconosciuto  il
titolo  professionale  di  «Advogado»   quale   titolo   valido   per
l'iscrizione all'albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)  una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato. 
    b) Unica prova orale su 6 materie:  1°  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti  materie  (a
scelta  del  candidato):  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale  degli
avvocati,  si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente   per   lo
svolgimento delle prove di esame,  fissandone  il  calendario.  Della
convocazione della commissione e del calendario fissato per le  prove
e' data immediata notizia alla  richiedente  al  recapito  da  questa
indicato nella domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 16 febbraio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano