IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta'
di specie agricole indicate nel dispositive, per le  quali  e'  stato
indicato  il  nominativo  del  responsabile  della  conservazione  in
purezza; 
  Viste  le  richieste  degli  interessati  volte  ad   ottenere   le
variazioni di dette responsabilita'; 
  Considerati i motivi che hanno determinato la necessita'  di  dette
variazioni; 
  Considerato che la commissione sementi, di cui  all'art.  19  della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011 ha preso  atto
delle richieste sopra menzionate; 
  Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento  delle
proposte sopra menzionate; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, relativo alle  «Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernete il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  delle  sotto
elencate varieta', gia'  assegnata  ad  altra  ditta  con  precedente
decreto, e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco  di
ciascuna indicata: 
    
 

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|  Specie    |Codice | Varietà |  Responsabile | Nuovo responsabile|
|            | Sian  |         |               |                   |
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|Barbabietola|  3261 |  Arma   |  D.J. Van Der |   Sesvanderhave   |
|da zucchero |       |         |   Have B.V.   |   Italia S.p.a.   |
|------------|-------|---------|---------------|-------------------|
|Barbabietola|   48  |  Sirio  |  D.J. Van Der |   Sesvanderhave   |
|da zucchero |       |         |   Have B.V.   |   Italia S.p.a.   |
|------------|-------|---------|---------------|-------------------|
|Barbabietola|   5   |  Acero  |  Ses Europe   |   Sesvanderhave   |
|da zucchero |       |         |     N.V.      |   Italia S.p.a.   |
|------------|-------|---------|---------------|-------------------|
|Barbabietola|   6   |  Cetra  |  Ses Europe   |   Sesvanderhave   |
|da zucchero |       |         |     N.V.      |   Italia S.p.a.   |
|------------|-------|---------|---------------|-------------------|
|Barbabietola|  3264 |  Ritol  |  Ses Europe   |   Sesvanderhave   |
|da zucchero |       |         |     N.V.      |   Italia S.p.a.   |
|============|=======|=========|===============|===================|

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 febbraio 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.