L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 16 febbraio 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo»,   ed   in
particolare, l'art. 1, comma 6,  lett.  c),  n.  11,  pubblicata  nel
Supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista la legge 6 agosto  1990,  n.  223,  recante  «Disciplina  del
sistema  radiotelevisivo   pubblico   e   privato»   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato  dal
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con  legge  n.  51
del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5  maggio  2004,  n.
104; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  44,   di
attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa  al  coordinamento  di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative
degli  Stati   membri   concernenti   l'esercizio   delle   attivita'
televisive, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante «Testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la legge 6 giugno 2008, n.  101  e,  in  particolare,  l'art.
8-novies, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge 88/2009; 
  Vista  la  delibera  n.  136/05/CONS  del  2  marzo  2005,  recante
«Interventi a tutela del pluralismo ai sensi  della  legge  3  maggio
2004, n. 112», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35; 
  Vista la delibera n. 264/05/CONS  recante  «Disposizioni  attuative
degli articoli 1, comma 1, lett. a),  n.  2,  e  2,  comma  2,  della
delibera n. 136/05/CONS», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005; 
  Vista la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006,  recante  «Atto
di indirizzo. Approvazione di un  programma  di  interventi  volto  a
favorire  l'utilizzazione  razionale  delle  frequenze  destinate  ai
servizi radiotelevisivi  nella  prospettiva  della  conversione  alla
tecnica digitale», pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data  29
marzo 2006; 
  Vista la delibera  n.  322/06/CONS  del  30  maggio  2006,  recante
«Approvazione dei programmi tecnici di "RAI" e "RTI" ai  sensi  della
delibera 136/05/CONS»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006; 
  Vista  la  delibera  n.  481/06/CONS  del  2  agosto  2006  recante
«Approvazione  delle  linee-guida  sul  contenuto   degli   ulteriori
obblighi del servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  ai  sensi
dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e  dell'art.
45, comma 4, del  testo  unico  della  radiotelevisione»,  sottoposta
all'intesa del Ministro delle comunicazioni; 
  Vista la  delibera  n.  540/06/CONS,  recante  «Approvazione  delle
linee-guida sul  contenuto  degli  ulteriori  obblighi  del  servizio
pubblico generale radiotelevisivo ai sensi  dell'art.  17,  comma  4,
della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'art. 45, comma 4, del  testo
unico della radiotelevisione», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2006; 
  Visto il Contratto nazionale di servizio per il triennio  2007-2009
stipulato  tra  il  Ministero  delle  comunicazioni  e   la   RAI   -
Radiotelevisione   Italiana   s.p.a.   ed   approvato   con   decreto
ministeriale 6 aprile 2007; 
  Vista  la  delibera  n.  109/07/CONS  del  7  marzo  2007   recante
«Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre  in
tecnica digitale  di  cui  alla  delibera  435/01/CONS  e  successive
modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della
capacita' trasmissiva  delle  reti  digitali  terrestri»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo
2007; 
  Vista  la  delibera  n.  645/07/CONS  recante   «Approvazione   del
disciplinare  per  lo  svolgimento  della  procedura  selettiva   per
l'individuazione dei soggetti che possono accedere  al  quaranta  per
cento della  capacita'  trasmissiva  delle  reti  digitali  terrestri
oggetto di cessione ai sensi della  delibera  n.  109/07/CONS  del  7
marzo 2007», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 212; 
  Vista la  delibera  n.  181/09/CONS  del  7  aprile  2009,  recante
«Criteri per  la  completa  digitalizzazione  delle  reti  televisive
terrestri», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 99 del 30 aprile 2009, ed in particolare,  i  criteri  di
conversione delle reti analogiche  e  di  pianificazione  delle  reti
digitali , nonche' le misure  volte  a  facilitare  la  realizzazione
delle reti trasmissive digitali terrestri da  parte  degli  operatori
nuovi entranti consistenti nell'obbligo  di  offerta  di  servizi  di
trasmissione a prezzi orientati ai costi, di cui all'allegato A  alla
citata delibera; 
  Vista la delibera  n.  300/10/CONS,  recante  «Piano  nazionale  di
assegnazione delle  frequenze  per  il  servizio  di  radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali»; 
  Vista la delibera n. 497/10/CONS del  23  settembre  2010,  recante
«Procedure per l'assegnazione delle frequenze  disponibili  in  banda
televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure
atte a  garantire  condizioni  di  effettiva  concorrenza»,  e  ,  in
particolare, gli articoli 4 e  5  ,  concernenti  le  misure  atte  a
garantire condizioni di effettiva concorrenza; 
  Vista la delibera n.  555/10/CONS  del  28  ottobre  2010,  recante
«Procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti  nell'ambito
del sistema integrato delle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 2010; 
  Vista la comunicazione del 29 ottobre 2010 (prot. n. 63120), con la
quale  la  societa'  R.T.I.  S.p.a.  ha   prospettato   all'Autorita'
l'intenzione   di    avvalersi    della    societa'    Publitalia'80,
concessionaria  per  la  raccolta  pubblicitaria  dei  propri  canali
analogici  diffusi  in  simulcast,  per  la  raccolta   pubblicitaria
relativa alla propria offerta gratuita  erogata  su  reti  televisive
digitali  terrestri  e  della  societa'  Digitalia,   costituita   in
adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett.  b),  n.  1
della delibera n. 136/05/CONS, per la raccolta pubblicitaria relativa
alla  propria  offerta  a  pagamento  su  reti  digitali   terrestri,
illustrando le ragioni di tale nuova organizzazione; 
  Vista la lettera dell'Autorita' del  14  dicembre  2010  (prot.  n.
71894) con la quale e' stato comunicato alla societa'  R.T.I.  S.p.a.
che la modalita' organizzativa prospettata, alla luce dell'evoluzione
dello  scenario  tecnologico  e  di  mercato   e   delle   risultanze
dell'analisi dei mercati rilevanti del settore televisivo nell'ambito
del SIC, non appare in pregiudizio della ratio delle misure  adottate
dall'Autorita' con la delibera n. 136/05, fermi  restando  gli  altri
obblighi di comunicazione e non discriminazione previsti dalla citata
delibera in capo alla concessionaria Publitalia; 
  Considerata la necessita'  di  effettuare  una  ricognizione  delle
misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS e delle sue  modalita'
di attuazione alla  luce  della  clausola  di  rivedibilita'  di  cui
all'art. 3 della medesima delibera  e  delle  rilevanti  novita'  del
quadro normativo, regolamentare, tecnologico e  di  mercato  relativo
alla radiodiffusione televisiva  intervenute  dopo  l'adozione  della
citata delibera, al fine di individuare quelle che risultano  tuttora
vigenti; 
  Vista la relazione all'uopo predisposta dalla  Direzione  contenuti
audiovisivi e multimediali; 
  Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. a),  n.
1, relativa all'obbligo  imposto  a  RAI  ed  RTI  di  accelerare  la
digitalizzazione delle reti televisive terrestri  anche  mediante  la
predisposizione in tecnica digitale di tutti gli impianti operanti in
tecnica analogica alle condizioni di cui  all'art.  2,  comma  1,  e'
stata attuata nell'ambito delle prescrizioni stabilite dalla delibera
n.  322/06/CONS  del  30  maggio  2006  e  che  la  materia  e'  oggi
regolamentata dal Piano nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze
televisive terrestri in tecnica digitale  di  cui  alla  delibera  n.
300/10/CONS, in armonia con il nuovo quadro normativo e regolamentare
dettato  dalla  legge  101/2008  e  successive  modificazioni,  dalla
delibera n. 181/09/CONS e dalla delibera n. 497/10/CONS, con le quali
sono state introdotte ulteriori misure atte a garantire condizioni di
effettiva concorrenza che perdureranno per i cinque anni dopo la data
dello switch-off nazionale; 
  Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. a),  n.
2, relativa all'obbligo imposto a  RAI  ed  RTI  di  destinazione  di
capacita'  trasmissiva  a  fornitori   di   contenuti   indipendenti,
nell'ambito della quota del 40 per  cento  di  capacita'  trasmissiva
delle reti digitali terrestri di cui all'art. 2-bis, comma 1,  quinto
periodo, della legge n. 66/2001, e' stata attuata conformemente  alle
prescrizioni stabilite dapprima dalla delibera n. 264/05/CONS  e  poi
dalle delibere n. 109/07/CONS e n.  645/07/CONS  e  mantiene  la  sua
vigenza  fino  alla  completa  attuazione  del  piano  nazionale   di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale,  cui  si
aggiunge l'ulteriore obbligo previsto dalle delibere n. 181/09/CONS e
n. 497/10/CONS, in caso di aggiudicazione del 5° multiplex  nazionale
DVB-T che perdurera' per un periodo di almeno  cinque  anni  dopo  la
data dello switch-off nazionale; 
  Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. b),  n.
2), relativa  al  divieto  imposto  a  RTI  di  trasmettere  messaggi
pubblicitari  nella  programmazione  televisiva  digitale   terrestre
diversa dal simulcast in misura superiore al 12 per cento di ogni ora
a partire dal 30 giugno 2005,  alla  luce  di  quanto  stabilito  dal
paragrafo 138 della delibera in questione, secondo il  quale  «appare
ragionevole  e  proporzionato  rispetto   allo   scopo   una   misura
asimmetrica che  riduca  temporaneamente  i  limiti  di  affollamento
pubblicitario per i programmi diversi dal simulcast, equiparandoli  a
quelli  previsti  per  la  concessionaria  pubblica  per  un  periodo
limitato nel tempo - fino alla  data  prevista  dalla  legge  per  la
cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica  -  e  rivedibile,
ferma restando la riserva di  legge  per  limitazioni  strutturali  e
permanenti   nella   disciplina   dei    limiti    di    affollamento
pubblicitario», mantiene la sua vigenza fino alla data prevista dalla
legge per la cessazione  delle  trasmissioni  televisive  in  tecnica
analogica, salva la sua rivedibilita'; 
  Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. c),  n.
1, relativa all'obbligo imposto a RAI di  contribuire  alla  maggiore
diffusione della tecnologia digitale terrestre per il tramite  di  un
nuovo programma generalista attrattivo in termini di audience e privo
di  pubblicita'  su  reti  digitali  terrestri,  non  ha   acquistato
efficacia,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  della  delibera   in
questione, non essendo stata trasfusa nel Contratto di  servizio  per
il triennio 2007-2009 stipulato tra il Ministero delle  comunicazione
e la RAI ed approvato con decreto ministeriale 6 aprile 2007, ma  che
la stessa e'  stata  realizzata  dalla  RAI  -  in  via  di  fatto  -
limitatamente  all'obbligo  di  diffusione  di  un  nuovo   programma
generalista  attrattivo  in  termini  di  audience,   attraverso   la
diffusione del canale digitale terrestre «Rai 4»; 
  Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. b),  n.
1,  relativa  all'obbligo  imposto  a  RTI  di   avvalersi   di   una
concessionaria di pubblicita' diversa da Publitalia per  la  raccolta
pubblicitaria per  le  trasmissioni  in  tecnica  digitale  terrestre
diverse  dal  simulcast,  misura  attuata  dalla  societa'  obbligata
attraverso  la  costituzione  della  societa'  Digitalia  secondo  il
calendario previsto dall'art. 2, comma 3, e' da intendersi abrogata -
giusta lettera inviata dall'Autorita' alla societa' RTI  in  data  14
dicembre 2010 - sulla base della clausola di rivedibilita'  stabilita
dall'art.  3,  comma  1,  della  delibera   stessa   ed   alla   luce
dell'evoluzione dello scenario tecnologico determinatosi nel  periodo
successivo all'adozione della delibera, che vede la diffusione  della
televisione  analogica  terrestre  orami  residuale   rispetto   alla
diffusione della televisione  digitale  terrestre,  e  di  quello  di
mercato nonche' delle risultanze dell'analisi dei  mercati  rilevanti
del settore televisivo nell'ambito del SIC di cui  alla  delibera  n.
555/10/CONS; 
  Considerato che la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. d),  n.
2), relativa all'obbligo imposto a Publitalia di praticare condizioni
trasparenti, eque  e  non  discriminatorie  nella  vendita  di  spazi
pubblicitari,  dando  separata  evidenza   degli   eventuali   sconti
applicati ai singoli prodotti secondo le modalita' definite dall'art.
2, comma 6, della delibera stessa, alla luce di quanto stabilito  dal
paragrafo 141 della delibera  in  questione  secondo  il  quale  «una
misura  che  puo'  ritenersi  proporzionata  e  adeguata  allo  scopo
perseguito consiste nel  monitorare  le  condotte  commerciali  della
concessionaria di pubblicita' notificata, con particolare riferimento
all'eventuale esistenza  di  sconti  personalizzati  e  modalita'  di
vendita  a  pacchetto:  in  tal  modo  l'operatore   puo'   collocare
congiuntamente a spazi televisivi di maggiore ascolto fasce di minore
attrattiva   per   l'investitore,   impedendogli,   di   fatto,    di
diversificare il proprio investimento su diversi editori o  mezzi  di
trasmissione.   Pertanto,   si   ritiene   opportuno   imporre   alla
concessionaria di pubblicita'  la  trasmissione  all'Autorita'  della
documentazione relativa alla  vendita  di  spazi  pubblicitari,  onde
verificare  la  trasparenza  e  non  discriminazione  delle  condotte
commerciali», deve intendersi vigente a tutela degli operatori  nuovi
entranti  del  digitale  terrestre   fino   alla   cessazione   delle
trasmissioni televisive analogiche; 
  Udita la relazione dei  Commissari  Stefano  Mannoni  e  Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del «Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'»; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sulla base della  ricognizione  delle  misure  adottate  con  la
delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 e  delle  sue  modalita'  di
attuazione, come illustrata nelle premesse, si intendono  tuttora  in
vigore le seguenti misure: 
    a) la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, relativa
all'obbligo  imposto  a  RAI  e  RTI  di  destinazione  di  capacita'
trasmissiva a fornitori di contenuti indipendenti, nell'ambito  della
quota del 40 per cento di capacita' trasmissiva delle  reti  digitali
terrestri di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge
n. 66/2001, conformemente alle prescrizioni stabilite dalle  delibere
n. 109/07/CONS e n. 645/07/CONS, la quale  mantiene  la  sua  vigenza
fino alla completa attuazione del  piano  nazionale  di  assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale; 
    b) la misura di cui  all'art.  1,  comma  1,  lett.  b),  n.  2),
relativa  al  divieto  imposto  a   RTI   di   trasmettere   messaggi
pubblicitari  nella  programmazione  televisiva  digitale   terrestre
diversa dal simulcast in misura superiore al 12 per cento di ogni ora
a partire dal 30 giugno 2005, la quale mantiene la sua  vigenza  fino
alla data prevista dalla legge per la cessazione  delle  trasmissioni
televisive in tecnica analogica, salva la sua rivedibilita'; 
    c) la misura di cui  all'art.  1,  comma  1,  lett.  d),  n.  2),
relativa all'obbligo imposto a  Publitalia  di  praticare  condizioni
trasparenti, eque  e  non  discriminatorie  nella  vendita  di  spazi
pubblicitari,  dando  separata  evidenza   degli   eventuali   sconti
applicati ai singoli prodotti secondo le modalita' definite dall'art.
2, comma 6, della delibera stessa, la quale mantiene la  sua  vigenza
fino  alla  cessazione  delle  trasmissioni  televisive  in   tecnica
analogica. 
  2. Si intende abrogata, a far data dal 14 dicembre 2010, la  misura
di cui all'art. 1,  comma  1,  lett.  b),  n.  1  della  delibera  n.
136/05/CONS. 
  La presente delibera e' notificata alle Societa'  Rai  SpA,  R.T.I.
SpA e Publitalia '80 SpA ed e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorita'  e
sul sito web www.agcom.it. 
    Roma, 16 febbraio 2011 
 
                                              Il Presidente: Calabro' 
 
I commissari relatori: Mannoni - Sortino