IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Ministero risorse  agricole  del  18  novembre
1995, con il quale e' stata riconosciuta  la  indicazione  geografica
tipica dei vini  «Bergamasca»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione ed il successivo  decreto  ministeriale  2
agosto 1996; 
  Vista  la  domanda  del  Consorzio  tutela  Valcalepio,  intesa  ad
ottenere riconoscimento della denominazione  di  origine  controllata
dei vini «Terre  del  Colleoni»  o  «Colleoni»  ed  approvazione  del
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto sulla sopra  citata  domanda  di  riconoscimento,  il  parere
favorevole della regione Lombardia; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a Bergamo, in data 6 ottobre 2010, con  la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni  ed  aziende
vitivinicole; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 262 del 9 novembre 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata dei vini «Terre del Colleoni»  o
«Colleoni», in  conformita'  al  parere  espresso  dal  sopra  citato
Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La denominazione di origine  controllata  dei  vini  «Terre  del
Colleoni» o «Colleoni» e' riconosciuta ed  e'  approvato,  nel  testo
annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di origine controllata «Terre del  Colleoni»  o
«Colleoni» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma  1
del presente articolo,  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a
decorrere dalla vendemmia 2011-2012.