IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1971,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Reggiano», ed e' stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono  state
apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto il decreto ministeriale  del  21  dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7  gennaio  2011,  supplemento
ordinario n. 6, con il quale e' stata modificata la denominazione  di
origine controllata dei vini «Reggiano», ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la nota della Commissione europea  datata  20  dicembre  2010
concernente chiarimenti in merito alle norme relative alle deroghe al
titolo alcolometrico effettivo minimo per i vini a  denominazione  di
origine protetta (DOP) o ad indicazione di origine protetta (IGP), in
particolare per cio' che attiene ai vini frizzanti, ai vini spumanti,
ai vini spumanti di qualita' e ai vini spumanti di qualita'  di  tipo
aromatico; 
  Vista la nota del Consorzio di tutela vini «Reggiano» e  «Colli  di
Scandiano e di  Canossa»  datata  14  febbraio  2010  concernente  la
richiesta di modifica dei  titoli  alcolometrici  volumici  effettivi
minimi delle tipologie spumante  per  i  vini  a  DOC  «Reggiano»  in
conformita' alla citata comunicazione della Commissione UE; 
  Vista altresi' la richiesta effettuata dal citato Consorzio con  la
richiamata nota, intesa ad ottenere una deroga all'art. 1 del  citato
decreto 21 dicembre 2010, al  fine  di  consentire  l'utilizzo  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1971, anche per i prodotti derivati dalla  corrente  vendemmia
2010/2011, in considerazione che il citato  decreto  ministeriale  21
dicembre 2010 e l'annesso disciplinare sono stati pubblicati  in  una
fase di avanzata elaborazione dei relativi vini; 
  Visto il parere positivo formulato dalla regione Emilia-Romagna  in
merito alla predetta richiesta del Consorzio sopra indicato; 
  Ritenuto, pertanto, in accoglimento delle  predette  richieste,  di
dover apportare le conseguenti rettifiche al decreto ministeriale  21
dicembre 2010 e all'allegato disciplinare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 1, comma  1  del  decreto  ministeriale  21  dicembre  2010,
richiamato in premessa, e' integrato dal seguente capoverso: 
  «Per  le  produzioni  derivanti  dalla  vendemmia  2010/2011   sono
applicabili anche le disposizioni del  preesistente  disciplinare  di
cui al Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1971  e  successive
modifiche.».