IL DIRETTORE 
                   provinciale del lavoro di Lecce 
 
  Visto l'art. 410 del c.p.c., cosi' come  modificato  dall'art.  31,
comma 3 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, con  il  quale  viene
reso  facoltativo  il  tentativo  di   conciliazione   dinanzi   alla
Commissione costituita presso questo ufficio; 
  Considerato  che  il  citato  articolo  individua  i  soggetti  che
dovranno comporre la nuova Commissione di  conciliazione,  prevedendo
che la stessa debba  essere  presieduta  dal  direttore,  da  un  suo
delegato, o da un magistrato collocato a riposo e formata da  quattro
rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro  ed
altrettanti rappresentanti dei lavoratori  designati  rispettivamente
dalle  associazioni  datoriali  e  dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative a livello territoriale; 
  Letta la nota del superiore Ministero del 25 novembre 2010, n. 3428
che,  ai  fini  di   una   obiettiva   valutazione   del   grado   di
rappresentativita' territoriale delle associazioni datoriali e  delle
organizzazioni sindacali, fa espresso rinvio ai criteri  forniti  con
la propria precedente circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995; 
  Considerato  che  per  la  corretta  formulazione  del   grado   di
rappresentativita' a livello territoriale, cosi' come previsto  dalla
citata circolare ministeriale, occorre valutare, in via preventiva, i
criteri di seguito indicati: 
  1) consistenza numerica dei soggetti  rappresentati  dalle  singole
organizzazioni sindacali; 
  2) consistenza numerica dei soggetti  rappresentati  dalle  singole
organizzazioni professionali dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori
autonomi; 
  3) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 
  4) partecipazione  alla  trattazione  delle  vertenze  individuali,
plurime e collettive di lavoro; 
  5) partecipazione alla  formazione  e  stipulazione  dei  contratti
provinciali di lavoro; 
  Invitate le associazioni datoriali e  le  organizzazioni  sindacali
presenti sul territorio, con nota del 15  dicembre  2010,  a  fornire
tutte le indicazioni necessarie  per  operare  la  valutazione  della
rappresentativita' di cui innanzi; 
  Visti  i  riscontri  pervenuti  dalle  sottoindicate   associazioni
datoriali e organizzazioni sindacali; 
  Visti i dati del proprio ufficio - Servizio politiche  del  lavoro,
riguardanti  in  particolare  l'attivita'  di   conciliazione   delle
vertenze di lavoro individuali e plurime; 
  Riepilogati i dati acquisiti cosi'  come  riportati  nelle  tabelle
sottostanti: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Considerato che il criterio della maggiore rappresentativita'  agli
specifici fini comporta una valutazione dei dati  numerici  acquisiti
in funzione dei criteri innanzi evidenziati; 
  Vista la rilevanza degli interessi collettivi di cui e' espressione
la Confindustria; 
  Considerato che i suoi 800 iscritti dispongono di una forza  lavoro
di 30.000 lavoratori, si ritiene dover designare un rappresentante in
seno a questa associazione; 
  Tenuto   conto   altresi',   che   il   criterio   della   maggiore
rappresentativita' deve essere integrato  con  quello  «pluralistico»
con conseguente necessita' di attribuzione dell'ultima designazione a
favore dell'associazione che, benche' minoritaria  sotto  il  profilo
quantitativo,  deve  essere  preferita  in  base  alla   specialita',
qualita' e rilevanza degli interessi collettivi espressi (Cons. Stato
Sez. VI del 7 marzo 2007, n. 1067); 
  Considerato che in forza del principio di cui al punto che precede,
atteso che gli interessi collettivi del settore  agricolo  sono  gia'
rappresentati dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
- UPA, si ritiene necessario dover attribuire  l'ultima  designazione
all'associazione CNA che, pur essendo  quantitativamente  minoritaria
rispetto   alla   Confederazione   italiana   agricoltori-CIA,   alla
Coldiretti e alla UNSIC, e' espressione  degli  interessi  collettivi
espressi dal settore artigianato  e  piccola  e  media  impresa  che,
diversamente risulterebbero non rappresentati; 
  Viste  le  designazioni  effettuate   dalle   citate   associazioni
interessate; 
 
                              Decreta: 
 
  Di considerare la premessa narrativa quale motivazione di  fatto  e
di diritto del presente decreto. 
  Di istituire presso la Direzione provinciale del lavoro di Lecce la
Commissione di conciliazione prevista  dall'art.  410  c.p.c.,  cosi'
come modificato dall'art. 31, comma 3  legge  n.  183/2010,  composta
come segue: 
  dott. Giocondo Lippolis (o suo delegato) - Presidente; 
  Manieri Giovanni - Membro effettivo designato da CGIL; 
  Gagliardi Antonio - Membro supplente designato da CGIL; 
  Zonno Renna Alberto - Membro effettivo designato da UGL; 
  D'Antoni Pierluigi - Membro supplente designato da UGL; 
  Florio Salvatore - Membro effettivo designato da UIL; 
  Fioretti Mauro - Membro supplente designato da UIL; 
  Durante Francesco - Membro effettivo designato da CISL; 
  Mazza Andrea - Membro supplente designato da CISL; 
  Costantini Angelo - Membro effettivo designato da Confindustria; 
  Trifance Flavia - Membro supplente designato da Confindustria; 
  Cantoro Rosario - Membro effettivo designato da UPA; 
  Lazzari Diego - Membro supplente designato da UPA; 
  Paladini Enio - Membro effettivo designato da Confcommercio; 
  Pastore Federico - Membro supplente designato da Confcommercio; 
  Carico Sergio - Membro effettivo designato da CNA; 
  De Giorgi Marcello - Membro supplente designato da CNA. 
  Il presente provvedimento, efficace a decorrere dalla data odierna,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  Avverso lo stesso potra' essere proposto ricorso dinanzi al  T.A.R.
nel termine di giorni 60 o ricorso straordinario al Capo dello  Stato
entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione. 
    Roma, 3 febbraio 2011 
 
                                   Il direttore provinciale: Lippolis