IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 2003/54/CEE del 23 giugno 2003 relativa a  norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che prevede che
gli Stati membri adottino «Misure adeguate  per  tutelare  i  clienti
finali ed assicurino, in  particolare  ai  clienti  vulnerabili,  una
adeguata protezione,  comprese  misure  atte  a  permettere  loro  di
evitare l'interruzione delle forniture»; 
  Vista la direttiva 2003/54/CEE  che  prevede  l'adozione  da  parte
degli Stati membri misure di tutela a favore di clienti  vulnerabili,
tra i quali e' opportuno ricomprendere quelli in gravi condizioni  di
salute che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche per  la
loro esistenza in vita ed alimentati ad energia elettrica; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge3 agosto  2007,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazioni dei mercati dell'energia»; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e  successive
modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva   93/42/CEE
concernente i dispositivi medici, ed in particolare l'art. 13; 
  Visto il decreto interministeriale  28  dicembre  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41, del Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro
della solidarieta' sociale, recante «Determinazione dei  criteri  per
la definizione delle  compensazioni  della  spesa  sostenuta  per  la
fornitura  di  energia  elettrica  per   i   clienti   economicamente
svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni  di  salute»  ed  in
particolare l'art. 4, comma 6; 
  Visti l'art. 3, comma 1 del  citato  decreto  interministeriale  28
dicembre 2007, che prevede la compensazione della spesa sostenuta per
la fornitura  di  energia  elettrica  per  i  clienti  economicamente
svantaggiati e per i clienti nel cui nucleo familiare  sono  presenti
persone che versano in gravi condizioni tali da richiedere l'utilizzo
di apparecchiature medico- terapeutiche per la loro esistenza in vita
ed alimentati ad energia elettrica, e l'art. 4, comma 6  che  demanda
al Ministero della salute  l'adozione  di  apposite  misure  ai  fini
dell'individuazione delle apparecchiature di cui al  citato  art.  3,
comma 1; 
  Visto il decreto ministeriale 20 febbraio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2007, n. 63, recante «Approvazione  della
classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)»; 
  Ritenuto   necessario    individuare,    all'interno    di    detta
classificazione nazionale, i dispositivi medici alimentati ad energia
elettrica e necessari all'esistenza in vita; 
  Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore  di  sanita'
nella seduta del 18 novembre 2009, nel quale si sottolinea l'esigenza
di ordine clinico  di  utilizzo  di  apparecchiature  «Indispensabili
nella pratica terapeutica domiciliare»; 
  Acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  Stato  regioni,
citta' ed autonomie locali espresso nella seduta 28  ottobre  2010  e
tenuto conto dell'esigenza rappresentata riguardo  la  necessita'  di
prevedere l'applicazione del presente decreto anche  agli  apparecchi
ausiliari indispensabili per garantire, in assenza  di  alimentazione
elettrica di  rete  (c.d.  gruppi  di  continuita'),  la  continuita'
operativa  delle   apparecchiature   medico-terapeutiche   necessarie
all'esistenza in vita; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'elenco delle apparecchiature  medico-terapeutiche,  alimentate
ad energia elettrica e necessarie per l'esistenza in vita di  persone
in gravi condizioni di salute,  individuate  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 6 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, e'  riportato
nell'allegato A parte integrante del presente decreto. 
  2. Al fine dell'applicazione del  presente  decreto  e'  necessario
comprendere  anche  gli  apparecchi  ausiliari   indispensabili   per
garantire, in assenza di alimentazione elettrica di rete (c.d. gruppi
di  continuita'),  la  continuita'  operativa  delle  apparecchiature
medico-terapeutiche, di cui al precedente comma.