IL DIRIGENTE
della divisione 3 autotrasporto internazionale di merci
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose per i trasporti di merci su
strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante
«Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n.
98/76/CE del 1°ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE
del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 recante il
regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n.
395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia
di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e
merci pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2005;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 166
del 19 luglio 2006;
Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada-Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 193 del 21
agosto 2009;
Visto il documento ITF/IRU recante il «Manuale ad uso dei
Funzionari e dei Trasportatori che utilizzano il Contingente
Multilaterale», Edizione 1° gennaio 2009;
Visto il documento ITF/TMB/TR(2010)11, trasmesso con nota
SA/2010.447 ES/ml del 29 novembre 2010 dall'Intenational Transport
Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il
2011 fra i vari Paesi aderenti;
Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;
Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per
l'anno 2011 e' stato fissato a 268 autorizzazioni annuali
utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO III;
Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la
Grecia e alcune non sono valide ne' per la Grecia ne' per l'Austria;
Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di
categoria EURO III o superiore, sono cosi' strutturate:
90 senza limitazioni;
6 non valide per la Grecia;
172 non valide per la Grecia e per l'Austria;
Considerato che, sulla base del decreto dirigenziale 12 luglio 2006
recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto
2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al
trasporto di merci su strada», sono state attribuite per rinnovo alle
imprese aventi diritto n. 190 autorizzazioni, restano disponibili da
attribuire con la presente graduatoria n. 78 autorizzazioni
multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue:
21 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di
categoria EURO III o superiore;
6 non valide per la Grecia utilizzabili con veicoli di categoria
EURO III o superiore;
51 autorizzazioni non valide per la Grecia e per l'Austria
utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del
decreto dirigenziale 12 luglio 2006, per ottenere l'assegnazione
delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilita'
veicoli idonei di tipo EURO III o superiore, in numero almeno pari
alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto
dirigenziale 12 luglio 2006 come modificato dal decreto dirigenziale
28 luglio 2009, le autorizzazioni CEMT vengono attribuite, in ordine
al punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in
graduatoria. Le autorizzazioni valide Austria vengono attribuite per
prime, secondo l'ordine di graduatoria;
Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e
successive modifiche ed integrazioni, sulla ripartizione delle
autorizzazioni CEMT disponibili;
Esaminate le 35 domande presentate,
Decreta:
Art. 1
E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1
allegato al presente decreto relativa all'anno 2011 per il rilascio
delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada
della International Transport Forum (ITF)/Conferenza Europea dei
Ministri dei Trasporti (CEMT).