IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita', lo studente
e il diritto allo studio universitario
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che
prevede la reiterazione dell'istanza;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la
presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
Visto il decreto in data 23 febbraio 2007 con il quali e' stata
respinta l'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di
psicoterapia ad orientamento psicofisiologico»;
Visto il decreto in data 21 luglio 2008 con il quali e' stata
respinta l'ulteriore istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola
di psicoterapia cognitivo comportamentale integrata ad orientamento
psicofisiologico»;
Vista la reiterazione dell'istanza con la quale la «Scuola di
psicoterapia espressiva integrata all'arteterapia ad indirizzo
psicofisiologico» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad
attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via
degli Etruschi, 38 - per un numero massimo di allievi ammissibili a
ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80
unita';
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella
riunione del 18 febbraio 2011, esaminata l'istanza di riconoscimento,
a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere
contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in
particolare che il modello proposto risulta insufficientemente
articolato; trattandosi infatti di «Scuola di Psicoterapia espressiva
integrata all'arteterapia ad indirizzo psicofisiologico» e'
indispensabile esplicitare procedure, modalita' di intervento, linee
guida dei percorsi terapeutici previsti; l'applicabilita' del modello
alla sfera psicoterapeutica e', sulla base della documentazione
prodotta, ancora tutta da approfondire;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di
psicoterapia espressiva integrata all'arteterapia ad indirizzo
psicofisiologico» con sede in Roma - via degli Etruschi, 38 - , per i
fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11
dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario
della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto
provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 1° marzo 2011
Il direttore generale: Tomasi