LA BANCA D'ITALIA
Visti gli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni) che prescrive la
verifica dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo
competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 che subordina l'affidamento di lavori pubblici, servizi e
forniture, tra l'altro, al rispetto dei principi di correttezza,
libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e pubblicita';
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto
legislativo, stabilisce che i procedimenti amministrativi in materia
di contratti pubblici sono disciplinati dalle disposizioni di cui
alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed
integrazioni.
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento regolamenta, nell'ambito dei
procedimenti amministrativi della Banca d'Italia aventi ad oggetto
l'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi, la fase
dei controlli sugli atti dei suddetti procedimenti e il funzionamento
degli organi interni cui gli stessi sono demandati.
2. Tale fase si configura, nell'ambito del procedimento di
affidamento dei contratti, come sub-procedimento specificamente
finalizzato alla verifica da parte degli organi di controllo
dell'aggiudicazione provvisoria pronunciata dagli organi decisionali
della Banca d'Italia.