LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli  11,  comma  5,  e  12,  comma  1,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni) che prescrive la
verifica  dell'aggiudicazione  provvisoria   da   parte   dell'organo
competente    secondo     l'ordinamento     delle     amministrazioni
aggiudicatrici; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163  che  subordina  l'affidamento  di  lavori  pubblici,  servizi  e
forniture, tra l'altro, al  rispetto  dei  principi  di  correttezza,
libera concorrenza,  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,
trasparenza e pubblicita'; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 che, per quanto non espressamente previsto nel  medesimo  decreto
legislativo, stabilisce che i procedimenti amministrativi in  materia
di contratti pubblici sono disciplinati  dalle  disposizioni  di  cui
alla  legge  7  agosto  1990,  n.241  e   successive   modifiche   ed
integrazioni. 
 
                  Adotta il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente   provvedimento   regolamenta,   nell'ambito   dei
procedimenti amministrativi della Banca d'Italia  aventi  ad  oggetto
l'affidamento di contratti di lavori, forniture e  servizi,  la  fase
dei controlli sugli atti dei suddetti procedimenti e il funzionamento
degli organi interni cui gli stessi sono demandati. 
  2.  Tale  fase  si  configura,  nell'ambito  del  procedimento   di
affidamento  dei  contratti,  come  sub-procedimento   specificamente
finalizzato  alla  verifica  da  parte  degli  organi  di   controllo
dell'aggiudicazione provvisoria pronunciata dagli organi  decisionali
della Banca d'Italia.