IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici»;
Visto, in particolare, l'art. 32-bis del predetto decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla
realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per
quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte
ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo
per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro
73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
luglio 2004, n. 3362, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita';
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728 che ha ripartito tra regioni e province
autonome le risorse dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo
agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a
finanziamento ed ha individuato le relative procedure di
finanziamento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
marzo 2010, n. 3864, che ha ripartito tra regioni e province autonome
le risorse dell'annualita' 2009 e le riassegnazioni dell'annualita'
2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art.
2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato
le relative procedure di finanziamento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
maggio 2010, n. 3879 che ha ripartito tra regioni e province autonome
le risorse dell'annualita' 2010 destinate nel predetto Fondo agli
interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed ha individuato le relative procedure di
finanziamento;
Considerato che bisogna procedere alla ripartizione tra regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto
Fondo per l'annualita' 2011, pari a 20.000.000,00 di euro, destinate
agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
Visto il verbale in data 4 ottobre 2010 della Commissione mista,
costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728,
con decreto del capo Dipartimento della Protezione civile, rep. 3648
del 3 luglio 2009, che ha previsto, per l'annualita' 2009, la
riassegnazione di 973.697,28 euro relativi ai piani non pervenuti, o
pervenuti in ritardo, della province autonome di Trento e Bolzano e
delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Liguria, e Campania, per
questa ultima solo per la parte a valere sulle risorse dell'art. 1,
comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3864, a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria, in quanto le stesse
regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei termini, ulteriori
interventi eccedenti la quota assegnata dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3864;
Visti i verbali in data 29 novembre 2010 e 2 febbraio 2011 della
Commissione mista, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, con decreto del capo Dipartimento della
Protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, che hanno previsto,
per l'annualita' 2010, la riassegnazione di 4.704.544,02 euro
relativi ai piani non pervenuti, o pervenuti in ritardo, della
province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Sardegna, Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Basilicata, a favore delle regioni
Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria, in
quanto le stesse regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei
termini, ulteriori interventi eccedenti la quota assegnata
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
maggio 2010, n. 3879;
Ravvisata la necessita' di procedere alle rassegnazioni indicate
nei citati verbali della Commissione mista;
Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le
predette finalita';
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di utilizzazione
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato, ai sensi dell'art. 2,
comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di
20 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico.
2. Con la presente ordinanza viene ripartita tra le regioni e le
province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa
all'annualita' 2011. Per le risorse finanziarie relative agli anni
successivi si provvedera' con successive ordinanze che potranno tener
conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome,
delle effettive disponibilita' finanziarie e degli eventuali
aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle
scuole esistenti.
3. Con la presente ordinanza viene revocata la somma di 973.697,28
euro, relativa all'annualita' 2009, gia' assegnata alle province
autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni Liguria, Sardegna, Valle
d'Aosta e Campania, per questa ultima solo per la parte a valere
sulle risorse dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3864/2010. La somma di 973.697,28 euro
viene riassegnata a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria.
4. Con la presente ordinanza viene revocata la somma di
4.704.544,02 euro, relativa all'annualita' 2010, gia' assegnata alle
province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni Basilicata,
Campania, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta. La somma
di 4.704.544,02 euro viene riassegnata alle regioni Lazio, Lombardia,
Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.
5. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti
dall'art. 1 commi 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.