IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3; 
  Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale  e  di  normative  tecniche  per  le
costruzioni in zona sismica»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»; 
  Visto, in particolare, l'art. 32-bis del predetto decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  che,  allo  scopo  di   contribuire   alla
realizzazione  di  interventi  infrastrutturali,  con  priorita'  per
quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far  fronte
ad eventi straordinari nei territori degli enti  locali,  delle  aree
metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un  apposito  Fondo
per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro
73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00  per  ciascuno
degli anni 2004 e 2005; 
  Vista l'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8
luglio 2004, n. 3362, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  29
dicembre 2008, n. 3728  che  ha  ripartito  tra  regioni  e  province
autonome le risorse dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo
agli interventi previsti  dall'art.  2,  comma  276  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, ha  stabilito  gli  interventi  ammissibili  a
finanziamento  ed   ha   individuato   le   relative   procedure   di
finanziamento; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  31
marzo 2010, n. 3864, che ha ripartito tra regioni e province autonome
le risorse dell'annualita' 2009 e le  riassegnazioni  dell'annualita'
2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti  dall'art.
2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha  individuato
le relative procedure di finanziamento; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  19
maggio 2010, n. 3879 che ha ripartito tra regioni e province autonome
le risorse dell'annualita' 2010 destinate  nel  predetto  Fondo  agli
interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244,  ed  ha  individuato   le   relative   procedure   di
finanziamento; 
  Considerato che bisogna procedere alla ripartizione tra  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse  del  predetto
Fondo per l'annualita' 2011, pari a 20.000.000,00 di euro,  destinate
agli interventi previsti  dall'art.  2,  comma  276  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il verbale in data 4 ottobre 2010  della  Commissione  mista,
costituita  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n.  3728,
con decreto del capo Dipartimento della Protezione civile, rep.  3648
del 3 luglio  2009,  che  ha  previsto,  per  l'annualita'  2009,  la
riassegnazione di 973.697,28 euro relativi ai piani non pervenuti,  o
pervenuti in ritardo, della province autonome di Trento e  Bolzano  e
delle regioni Sardegna,  Valle  d'Aosta,  Liguria,  e  Campania,  per
questa ultima solo per la parte a valere sulle risorse  dell'art.  1,
comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
3864, a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e  Umbria,  in  quanto  le  stesse
regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei termini,  ulteriori
interventi eccedenti la quota assegnata dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3864; 
  Visti i verbali in data 29 novembre 2010 e 2  febbraio  2011  della
Commissione  mista,  costituita  ai  sensi  dell'art.  3,  comma   7,
dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29
dicembre 2008, n. 3728,  con  decreto  del  capo  Dipartimento  della
Protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, che  hanno  previsto,
per  l'annualita'  2010,  la  riassegnazione  di  4.704.544,02   euro
relativi ai piani  non  pervenuti,  o  pervenuti  in  ritardo,  della
province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Sardegna, Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Basilicata, a favore  delle  regioni
Lazio, Lombardia, Marche,  Puglia,  Sicilia,  Toscana  e  Umbria,  in
quanto le stesse regioni avevano indicato nei  piani,  pervenuti  nei
termini,  ulteriori   interventi   eccedenti   la   quota   assegnata
dall'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  19
maggio 2010, n. 3879; 
  Ravvisata la necessita' di procedere  alle  rassegnazioni  indicate
nei citati verbali della Commissione mista; 
  Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire  le
predette finalita'; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente ordinanza disciplina le modalita'  di  utilizzazione
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, ed  incrementato,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di
20 milioni di euro a  decorrere  dal  2008,  al  fine  di  conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico. 
  2. Con la presente ordinanza viene ripartita tra le  regioni  e  le
province  autonome  la  somma  di  20.000.000,00  di  euro   relativa
all'annualita' 2011. Per le risorse finanziarie  relative  agli  anni
successivi si provvedera' con successive ordinanze che potranno tener
conto, ai fini del riparto tra le regioni  e  le  province  autonome,
delle  effettive  disponibilita'  finanziarie   e   degli   eventuali
aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio  sismico  delle
scuole esistenti. 
  3. Con la presente ordinanza viene revocata la somma di  973.697,28
euro, relativa all'annualita'  2009,  gia'  assegnata  alle  province
autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni Liguria, Sardegna, Valle
d'Aosta e Campania, per questa ultima solo  per  la  parte  a  valere
sulle risorse dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3864/2010.  La  somma  di  973.697,28  euro
viene riassegnata  a  favore  delle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,
Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria. 
  4.  Con  la  presente  ordinanza  viene  revocata   la   somma   di
4.704.544,02 euro, relativa all'annualita' 2010, gia' assegnata  alle
province autonome di Trento e Bolzano  ed  alle  regioni  Basilicata,
Campania, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta.  La  somma
di 4.704.544,02 euro viene riassegnata alle regioni Lazio, Lombardia,
Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. 
  5. Gli interventi ammessi  a  finanziamento  sono  quelli  definiti
dall'art. 1 commi 4, 5, 6  e  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.