IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante
disposizioni sul «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante
«Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge
27 settembre 2007, n. 165»;
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art.
8, comma 4;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) del
Consiglio nazionale delle ricerche approvato con decreto del
presidente del CNR prot. 0025033 in data 4 maggio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 - supplemento
ordinario n. 101;
Visto in particolare l'art. 47 del ROF, che dispone al comma 4 in
ordine agli assegni per la collaborazione all'attivita' di ricerca
secondo le modalita' temporali di cui all'art. 51, comma 6 della
legge 27 dicembre 1997 n. 449;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del Sistema universitario italiano», pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
2011;
Visti in particolare, l'art. 22, recante nuove disposizioni in
materia di conferimento degli assegni di ricerca, applicabili anche
agli enti pubblici di ricerca, e l'art. 29, comma 11, lettera d), che
abroga espressamente il richiamato art. 51, comma 6 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
Vista la deliberazione n. 28/2011 adottata dal consiglio di
amministrazione del CNR in data 9 febbraio 2011, relativa: (a) alla
modifica dell'art. 47, comma 4 del ROF, per allinearne il disposto
alla nuova normativa, nonche' (b) all'aggiornamento del disciplinare
concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di
attivita' di ricerca;
Ritenuto che la parte della citata deliberazione n. 28/2011
relativa alla modifica regolamentare di cui sub (a) deve seguire la
procedura di controllo di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR);
Vista la nota n. 202 del MIUR, in data 2 marzo 2011, relativa
all'approvazione della modifica regolamentare di cui sopra;
Ritenuto di provvedere alla emanazione della modifica statutaria de
qua;
Emana:
1. La modifica dell'art. 47, comma 4 del ROF del CNR nei termini
seguenti:
«4. L'assegno di ricerca ha una durata compresa tra uno e tre anni
e, a seguito di eventuali rinnovi, non potra' comunque avere una
durata complessiva superiore a quattro anni, ad esclusione del
periodo in cui l'assegno e' stato fruito in coincidenza con il
dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del
relativo corso»;
2. La predetta modifica e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168, ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della data di pubblicazione.
Roma, 8 marzo 2011
Il presidente: Maiani