IL PRESIDENTE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  2003,  n.  127,  recante
disposizioni sul «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213,  recante
«Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge
27 settembre 2007, n. 165»; 
  Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168 ed in  particolare  l'art.
8, comma 4; 
  Visto il Regolamento di organizzazione e  funzionamento  (ROF)  del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  approvato  con   decreto   del
presidente del CNR prot. 0025033 in data 4  maggio  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del  30  maggio  2005  -  supplemento
ordinario n. 101; 
  Visto in particolare l'art. 47 del ROF, che dispone al comma  4  in
ordine agli assegni per la collaborazione  all'attivita'  di  ricerca
secondo le modalita' temporali di cui  all'art.  51,  comma  6  della
legge 27 dicembre 1997 n. 449; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del  Sistema  universitario  italiano»,  pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10  del  14  gennaio
2011; 
  Visti in particolare, l'art.  22,  recante  nuove  disposizioni  in
materia di conferimento degli assegni di ricerca,  applicabili  anche
agli enti pubblici di ricerca, e l'art. 29, comma 11, lettera d), che
abroga espressamente il richiamato art. 51, comma 6  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449; 
  Vista  la  deliberazione  n.  28/2011  adottata  dal  consiglio  di
amministrazione del CNR in data 9 febbraio 2011, relativa:  (a)  alla
modifica dell'art. 47, comma 4 del ROF, per  allinearne  il  disposto
alla nuova normativa, nonche' (b) all'aggiornamento del  disciplinare
concernente  il  conferimento  di  assegni  per  lo  svolgimento   di
attivita' di ricerca; 
  Ritenuto  che  la  parte  della  citata  deliberazione  n.  28/2011
relativa alla modifica regolamentare di cui sub (a) deve  seguire  la
procedura di controllo di competenza del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR); 
  Vista la nota n. 202 del MIUR,  in  data  2  marzo  2011,  relativa
all'approvazione della modifica regolamentare di cui sopra; 
  Ritenuto di provvedere alla emanazione della modifica statutaria de
qua; 
 
                               Emana: 
 
  1. La modifica dell'art. 47, comma 4 del ROF del  CNR  nei  termini
seguenti: 
  «4. L'assegno di ricerca ha una durata compresa tra uno e tre  anni
e, a seguito di eventuali rinnovi,  non  potra'  comunque  avere  una
durata complessiva  superiore  a  quattro  anni,  ad  esclusione  del
periodo in cui l'assegno  e'  stato  fruito  in  coincidenza  con  il
dottorato di ricerca, nel limite  massimo  della  durata  legale  del
relativo corso»; 
  2. La predetta modifica  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168, ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della data di pubblicazione. 
    Roma, 8 marzo 2011 
 
                                                Il presidente: Maiani