IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante  individuazione  degli
Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Vista la richiesta dell'interessato, del 7 febbraio  2011,  con  la
quale si specifica che la  denominazione  proposta  e'  in  forma  di
codice; 
  Considerato che la Commissione Sementi di  cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del  3  febbraio  2011,  ha
espresso parere favorevole  all'iscrizione,  nel  relativo  registro,
della varieta' indicate nel dispositivo; 
  Considerata conclusa la procedura di verifica  della  denominazione
varietale; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata  varieta',  la
cui descrizione e i risultati delle prove  eseguite  sono  depositati
presso questo Ministero: 
 
                                MAIS 
 


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                                              Responsabile della 
Codice   Denominazione   Classe   Tipo di         conservazione
                          Fao     Ibrido           in purezza
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13061      LICA1156S      700       HS      Long Island Cauliflower
                                            Association - USA
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 febbraio 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
    Avvertenza:  il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  visto  di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte
dell'Ufficio centrale del  bilancio  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
38/1998.