IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo
all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti
il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di
controllo e di prospetto tariffario;
Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;
Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei
vini «Valdichiana» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare
di produzione;
Visto il decreto dirigenziale prot. 16257 del 21 luglio 2009
relativo al conferimento alla «Toscana Certificazione Agroalimentare
s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni
di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per
la DOC «Valdichiana»;
Vista la nota prot. 162 del 28 dicembre 2010 con la quale il
Consorzio vini Valdichiana ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma
5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'utilizzo del
riferimento del lotto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla
ditta imbottigliatrice, quale sistema di rintracciabilita' delle
partite di vino DOC «Valdichiana»;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare
s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine
controllata di cui sopra;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con
comunicazione del 2 febbraio 2011, acquisita con prot. 2538 del 4
febbraio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di
valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8
aprile 2010 n. 61;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione
del provvedimento di adeguamento;
Decreta:
Art. 1
1. Il piano dei controlli per la DOC «Valdichiana», approvato con
il decreto dirigenziale prot. 16257 del 21 luglio 2009, e' adeguato
secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61
e le successive disposizioni applicative previste dal decreto
ministeriale 2 novembre 2010.
2. La «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», gia'
autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16257 del 21 luglio
2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano
di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti
certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
3. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di
rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza
il preventivo assenso del Ministero stesso.
4. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il
piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a
comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi.
5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le
prescrizioni previste nel presente decreto nonche' nel decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre
2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo
le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario
approvati.