IL DIRETTORE GENERALE 
             del Dipartimento dell'Ispettorato centrale 
                     della tutela della qualita' 
           e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto l'art. 10  comma  4  e  5  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010; 
  Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata  dei
vini «Carso» nonche'  l'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visto il decreto  dirigenziale  prot.  16383  del  21  luglio  2009
relativo al conferimento alla societa' «Valoritalia societa'  per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le  funzioni  di  controllo
previste dall'art. 48 del regolamento  (CE)  n.  479/08  per  la  DOC
«Carso»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' «Valoritalia societa' per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata di cui sopra; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, con nota prot. n. SPA/7.7/6483 del 2 febbraio 2011 nelle more
di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto  dall'art.
13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di adeguamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il piano dei controlli per la  DOC  «Carso»,  approvato  con  il
decreto dirigenziale prot. 16383 del  21  luglio  2009,  e'  adeguato
secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61
e  le  successive  disposizioni  applicative  previste  dal   decreto
ministeriale 2 novembre 2010. 
  2. La societa' «Valoritalia societa' per  la  certificazione  delle
qualita' e  delle  produzioni  vitivinicole  italiane  s.r.l.»,  gia'
autorizzata con il decreto dirigenziale prot.  16383  del  21  luglio
2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del  piano
di  controllo  approvato,  i  processi  produttivi  ed   i   prodotti
certificati della predetta denominazione  di  origine  rispondano  ai
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. 
  3. La struttura di controllo autorizzata  non  puo'  modificare  la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza, la documentazione di sistema come  depositata  presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  senza
il preventivo assenso del Ministero stesso. 
  4. La struttura di controllo autorizzata  non  puo'  modificare  il
piano di controllo ed il prospetto  tariffario  approvati,  senza  il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e'  tenuta  a
comunicare ogni variazione concernente  il  personale  ispettivo,  la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi. 
  5.  La  struttura  di  controllo  ha  l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni  previste  nel  presente  decreto  nonche'  nel  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre
2010 e delle disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile,  decida  di  impartire  nonche'  di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto  secondo
le disposizioni del piano di controllo  e  del  prospetto  tariffario
approvati.