IL DIRETTORE GENERALE 
             del Dipartimento dell'Ispettorato centrale 
                     della tutela della qualita' 
           e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto l'art. 10, commi 4  e  5,  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010; 
  Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata  dei
vini  «Sambuca  di  Sicilia»  nonche'  l'approvazione  del   relativo
disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto dirigenziale  prot.  3353  del  19  febbraio  2009
relativo al conferimento all'«Istituto Regionale  della  Vite  e  del
Vino» dell'incarico a svolgere  le  funzioni  di  controllo  previste
dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la  DOC  «Sambuca  di
Sicilia»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dall'«Istituto Regionale della  Vite  e  del
Vino» quale struttura di controllo  della  denominazione  di  origine
controllata di cui sopra; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Sicilia, con nota
prot. 10688 del 8 febbraio  2011,  nelle  more  di  costituzione  del
Gruppo tecnico di valutazione previsto  dall'art.  13,  comma  1  del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di adeguamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  piano  dei  controlli  per  la  DOC  «Sambuca  di  Sicilia»,
approvato con il decreto dirigenziale  prot.  3353  del  19  febbraio
2009, e' adeguato secondo le disposizioni del decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative  previste
dal decreto ministeriale 2 novembre 2010. 
  2. «L'Istituto Regionale della Vite e del Vino»,  gia'  autorizzato
con il decreto dirigenziale prot. 3353 del  19  febbraio  2009,  deve
assicurare  che,  conformemente  alle  prescrizioni  del   piano   di
controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti  certificati
della predetta  denominazione  di  origine  rispondano  ai  requisiti
stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. 
  3. La struttura di controllo autorizzata  non  puo'  modificare  la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza, la documentazione di sistema come  depositata  presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  senza
il preventivo assenso del Ministero stesso. 
  4. La struttura di controllo autorizzata  non  puo'  modificare  il
piano di controllo ed il prospetto  tariffario  approvati,  senza  il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e'  tenuta  a
comunicare ogni variazione concernente  il  personale  ispettivo,  la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi. 
  5.  La  struttura  di  controllo  ha  l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni  previste  dal  presente  decreto  nonche'  dal  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre
2010 e dalle disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile,  decida  di  impartire  nonche'  di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto  secondo
le disposizioni del piano di controllo  e  del  prospetto  tariffario
approvati.