IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Visto il decreto  10  gennaio  2007  relativo  alla  autorizzazione
all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»  ad  effettuare  i
controlli sulla denominazione «Ricotta di  Bufala  Campana»  protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 ottobre 2006; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio 2010  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione
di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»; 
  Considerato che l'organismo denominato «CSQA  Certificazioni  Srl»,
ha  adeguato  il  piano  gia'  predisposto  per  il  controllo  della
denominazione «Ricotta di Bufala  Campana»  apportando  le  modifiche
rese  necessarie  dalla  registrazione   a   livello   europeo   come
denominazione di origine protetta mediante il gia' citato Regolamento
(UE) n. 634 del 19 luglio 2010; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Considerata la necessita', espressa dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione, di rendere  evidente  e  immediatamente  percepibile  al
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10  e  11  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali una struttura  di  controllo  con  il
compito di verificare ed attestare  che  la  specifica  denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   concessa   con   decreto   10   gennaio    2007,
all'organismo  denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»  con  sede  in
Thiene, via San Gaetano  n.  74,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale  «Ricotta
di Bufala Campana» e' da considerarsi riferita alla denominazione  di
origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»,  registrata  in  ambito
europeo con Reg. (UE) n. 634 del 19 luglio 2010.