IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,  vice  presidente,  del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali  (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»); 
  Visto l'art. 129 del Codice che,  in  attuazione  della  disciplina
comunitaria  e,  in  particolare,  della  direttiva  2002/58/CE,   ha
demandato al Garante  il  compito  di  individuare  le  modalita'  di
inserimento e successivo utilizzo dei dati  personali  relativi  agli
abbonati negli elenchi cartacei  o  elettronici  a  disposizione  del
pubblico; 
  Visto    il    provvedimento    del    15    luglio    2004     (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l'Autorita',
ai  sensi  del  citato  art.  129  del  Codice,  ha   individuato   e
disciplinato il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati
e agli acquirenti del traffico prepagato  nell'ambito  degli  elenchi
telefonici  c.d.  «alfabetici»  e  ha   prescritto   agli   operatori
telefonici di utilizzare il modello di  informativa  e  richiesta  di
consenso di cui all'allegato IV al medesimo provvedimento; 
  Visto    il    provvedimento    del    14    luglio    2005     (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale  l'Autorita'
ha individuato procedure semplificate per la redazione  e  l'utilizzo
degli elenchi telefonici organizzati secondo categorie  merceologiche
(c.d. elenchi «categorici»); 
  Visto  l'art.  20-bis  della  legge  20  novembre  2009,   n.   166
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 24 novembre 2009, con la
quale e' stato convertito, con modificazioni,  il  decreto  legge  25
settembre 2009, n. 135) che ha  modificato  l'art.  130  del  Codice,
consentendo il trattamento dei dati mediante l'impiego  del  telefono
per finalita' di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, salvo  il  diritto  di  opposizione  dell'interessato  e
prevedendo l'istituzione di un «Registro pubblico delle  opposizioni»
(di seguito «Registro»); 
  Visto il «Regolamento recante istituzione e gestione  del  registro
pubblico degli abbonati che si  oppongono  all'utilizzo  del  proprio
numero telefonico per vendite o promozioni commerciali» (decreto  del
Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, di seguito,
«Regolamento», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre
2010); 
  Visto il provvedimento del Garante del 19 gennaio 2011, n. 16/2011,
recante «Prescrizioni  per  il  trattamento  di  dati  personali  per
finalita'  di  marketing,  mediante  l'impiego   del   telefono   con
operatore, a seguito dell'istituzione  del  registro  pubblico  delle
opposizioni» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del  31  gennaio
2011, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1784528); 
  Visto che,  con  l'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina  i
provvedimenti precedentemente  adottati  dal  Garante  in  attuazione
dell'art.   129   del   Codice   perdono   efficacia    limitatamente
all'attivita' di cui all'art. 7, comma 4, lett. b),  svolta  mediante
l'impiego del telefono (art. 20-bis, comma 2, legge 20 novembre 2009,
n. 166); 
  Visto il provvedimento del Garante del 1° aprile 2010, relativo  al
«Trattamento dei dati degli abbonati in caso di  number  portability»
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n.  99  del  29  aprile  2010,  in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1711492) e il provvedimento dell'8
aprile 2010, relativo alle  «Misure  a  tutela  della  c.d.  «ricerca
inversa» dei vecchi abbonati ai servizi  telefonici»  (pubblicato  in
Gazzetta   Ufficiale   n.    99    del    29    aprile    2010,    in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1713429); 
  Viste le osservazioni formulate da  Assotelecomunicazioni  (ASSTEL)
con la nota inviata in data 16 febbraio 2011; 
  Considerato  che  la  nuova  disciplina  sopra  descritta  riguarda
esclusivamente il  marketing  telefonico  mediante  l'ausilio  di  un
operatore e lascia invariate: 
    la disciplina di cui  all'art.  130,  commi  1  e  2  del  Codice
relativa alle comunicazioni elettroniche effettuate per finalita'  di
marketing mediante strumenti automatizzati (quali, ad esempio,  posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo mms o sms); 
    la disciplina  relativa  al  marketing  cartaceo,  per  il  quale
restano  valide  le  regole  indicate  dal  Garante  con  il   citato
provvedimento del 15 luglio 2004 sugli elenchi c.d. «alfabetici»; 
  Tenuto conto della necessita' che venga fornita ai  nuovi  abbonati
l'informativa di cui all'allegato I al  presente  provvedimento,  che
tiene conto delle recenti modifiche legislative e regolamentari e, in
particolare, della possibilita' che i dati degli interessati  possono
essere  utilizzati  anche  per  chiamate  pubblicitarie,   ricordando
l'esistenza del diritto di opporsi alla ricezione di  tale  tipologia
di chiamate telefoniche, iscrivendo la propria utenza telefonica  nel
Registro; 
  Considerato che anche con il nuovo regime introdotto dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, cosi' come disposto con il  provvedimento  del
Garante del 1° aprile 2010, gli abbonati che cambino operatore devono
ricevere il nuovo modello di informativa e richiesta di  consenso  di
cui all'allegato I al presente provvedimento e, nel caso in  cui  non
rispondano o non lo riconsegnino, mantengono le scelte fatte  con  il
precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei dati e
delle informazioni gia' fornite, salvo il caso di diversa espressione
di   volonta'   che   potra'   essere   manifestata,   gratuitamente,
dall'interessato in qualsiasi momento; 
  Considerato altresi'  che  con  il  nuovo  regime  resta  fermo  il
riferimento indicato nel provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010
agli abbonati i cui dati erano gia' inseriti in  un  elenco  pubblico
alla data del 1° febbraio 2005 per i quali resta attiva  la  funzione
di ricerca inversa, consistente nella ricerca del  nominativo  di  un
abbonato sulla  base  del  suo  numero  telefonico,  anche  senza  il
consenso espresso degli abbonati,  salvo  il  rispetto  di  eventuali
volonta' contrarie comunicate dagli stessi al  proprio  operatore  di
telefonia; 
  Tenuto conto della necessita' che venga fornita ai vecchi abbonati,
alla prima occasione utile di contatto, l'informativa  aggiornata  di
cui all'allegato II al presente provvedimento, che tiene conto  delle
recenti modifiche legislative  e  regolamentari  e,  in  particolare,
della possibilita'  che  i  dati  degli  interessati  possono  essere
utilizzati anche per chiamate pubblicitarie,  ricordando  l'esistenza
del diritto di opporsi alla ricezione di tale tipologia  di  chiamate
telefoniche, iscrivendo la propria utenza  telefonica  nel  registro,
cosi' come previsto anche dall'art. 11 del regolamento; 
  Rilevato che e' altresi' opportuno, considerata la nuova disciplina
relativa  all'utilizzabilita'  dei  dati   presenti   negli   elenchi
telefonici per finalita' di telemarketing,  che  nell'informativa  da
rendere ai vecchi abbonati  sia  ricordata,  con  adeguata  evidenza,
l'esistenza del diritto di chiedere, sempre e  in  ogni  momento,  la
cancellazione dei propri dati dagli elenchi; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita'  di  prescrivere  agli  operatori
telefonici, in qualita' di titolari del trattamento, ai  sensi  degli
articoli 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del  Codice,
di utilizzare i modelli di cui agli  allegati  I  e  II  al  presente
provvedimento, al fine di rendere conforme il trattamento alla  nuova
disciplina; 
  Considerato  che  tali  modelli  devono  essere  utilizzati   dagli
operatori  telefonici:  per  i  nuovi  abbonati,  al  momento   della
stipulazione  del  contratto,  per  i  vecchi  abbonati,  alla  prima
occasione utile di contatto, e che i medesimi modelli devono altresi'
essere  inseriti  nel  sito  web  del  titolare,  dandone   opportuno
riscontro all'Autorita' rispettivamente entro sessanta giorni (per  i
nuovi abbonati e per coloro che cambiano operatore richiedendo la cd.
number  portability)  ed  entro  centottanta  giorni  (per  i  vecchi
abbonati) dalla data  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Tenuto conto  altresi'  che,  alla  luce  delle  recenti  modifiche
normative  e  regolamentari,  risulta  superata,  tra   l'altro,   la
previsione di indicare tramite l'apposito simbolo grafico il consenso
per la ricezione di chiamate  telefoniche  a  carattere  promozionale
precedentemente indicato nell'allegato III al  provvedimento  del  15
luglio 2004; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter  del  Codice,
in caso di inosservanza del presente provvedimento  prescrittivo,  e'
applicata in sede amministrativa,  in  ogni  caso,  la  sanzione  del
pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro; 
  Tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art.  164-bis,  comma  2,
del Codice, in  caso  di  piu'  violazioni  di  un'unica  o  di  piu'
disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche  in
tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare  rilevanza
o dimensioni, e' applicata la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.  1/2000
del 28 giugno 2000; 
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante 
 
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett.  c)
del Codice, prescrive a tutti gli operatori telefonici,  in  qualita'
di titolari del trattamento: 
  a) di utilizzare, per i  nuovi  abbonati  alla  telefonia  fissa  e
mobile, e per coloro che cambiano operatore richiedendo la cd. number
portability, nei  termini  di  cui  in  motivazione,  il  modello  di
informativa e richiesta di consenso per la telefonia fissa  e  mobile
di cui all'allegato I al presente  provvedimento,  al  momento  della
stipulazione del contratto, nonche' di inserirlo nei rispettivi  siti
web dandone idonea evidenza; 
  b) di utilizzare, per i vecchi  abbonati  alla  telefonia  fissa  e
mobile, nei termini di cui in motivazione, il modello di  informativa
di  cui  all'allegato  II  al  presente  provvedimento,   comprensivo
dell'indicazione che l'abbonato ha sempre,  e  in  ogni  momento,  il
diritto di  cancellarsi  dagli  elenchi  e  di  inviarlo  alla  prima
occasione utile di contatto, anche  tramite  l'invio  di  rendiconti,
fatture o di altre comunicazioni di servizio,  nonche'  di  inserirlo
nei rispettivi siti web dandone idonea evidenza; 
  c) di fornire idoneo riscontro all'Autorita', rispettivamente entro
sessanta giorni relativamente all'adempimento  di  quanto  prescritto
alle lettera a) ed entro centottanta  giorni  per  quanto  prescritto
alla lettera b), termini da computarsi entrambi a partire dalla  data
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Si dispone la trasmissione di copia del presente  provvedimento  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Si  ricorda  che  avverso  il  presente  provvedimento,  ai   sensi
dell'art.152  del  Codice,  e'  possibile  proporre  opposizione  con
ricorso all'Autorita' giudiziaria  ordinaria,  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento,
e che l'opposizione non sospende l'esecuzione del  provvedimento  (v.
art. 152, comma 5 del Codice). 
 
      Roma, 24 febbraio 2011 
 
                                   Il presidente e relatore: Pizzetti 
 
Il segretario generale: De Paoli