IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-quater  del
citato decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alla
tabella  A)  allegata  al  decreto  direttoriale  30  dicembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2011, alle tabelle
B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2  gennaio
2002, alla tabella C), allegata al decreto  direttoriale  25  ottobre
2005 e successive integrazioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 255 del 2 novembre 2005 e alla  tabella  E)  allegata  al  decreto
direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
151 del 1° luglio 2010; 
  Viste l'istanze con le quali la Diadema Spa e la Cigars  &  Tobacco
Italy Srl hanno chiesto di variare il prezzo  di  vendita  di  alcune
marche di tabacchi lavorati; 
  Considerato che  occorre  inserire  nella  tabella  B  -  sigari  e
sigaretti, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e
successive integrazioni, alcuni prezzi per Kg convenzionale richiesti
per la variazione in tariffa di prodotti dalla Societa' Diadema Spa; 
  Considerato che occorre procedere alla variazione  dell'inserimento
di alcune marche  di  tabacchi  lavorati  in  conformita'  ai  prezzi
richiesti dalle citate societa' con le sopraindicate  istanze,  nella
tariffa di vendita  di  cui  alla  tabella  B)  allegata  al  decreto
direttoriale 19  dicembre  2001  e  successive  integrazioni  e  alla
tabella C)  allegata  al  decreto  direttoriale  25  ottobre  2005  e
successive integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nella tabella  B  -  sigari  e  sigaretti  -  allegata  al  decreto
direttoriale  19  dicembre  2001  e  successive  integrazioni,   sono
inseriti i seguenti prezzi per  Kg.  convenzionale  con  la  relativa
ripartizione: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico