IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista  la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449   «Misure   per   la
stabilizzazione della finanza pubblica» e visto in particolare l'art.
55,  comma  13,  come  modificato  dall'art.   47,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente  gli  accantonamenti
dei proventi della societa' titolare della concessione di costruzione
e gestione dell'autostrada del Brennero  in  un  fondo  destinato  al
rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria  attraverso  il  Brennero  ed
alla realizzazione delle relative gallerie nonche'  dei  collegamenti
ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo  stazione  di
Verona; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  Programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  Programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art.  13,  oltre  a
recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n.  443/2001  e  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel programma approvato  da  questo
Comitato, prevede,  in  particolare,  che  le  opere  medesime  siano
comprese in intese generali quadro tra  il  Governo  e  ogni  singola
Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto  coordinamento  e
della realizzazione degli interventi; 
  Vista  legge  16  gennaio  2003,  n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2003,  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  unico  di
progetto (CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  «Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare: 
  la parte II, titolo III, capo IV, concernente  «Lavori  relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»; 
  l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20  agosto  2002,
n. 190, concernente la «attuazione della legge  n.  443/2001  per  la
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di interesse nazionale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e
visto in particolare l'art. 1, comma 977, che - tra l'altro - per  la
prosecuzione  degli   interventi   di   realizzazione   delle   opere
strategiche di preminente interesse  nazionale  di  cui  alla  citata
legge n. 443/2001, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ha
autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni
di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; 
  Vista la legge 2 luglio 2007, n. 151, recante «Disposizioni urgenti
in materia finanziaria», convertito dalla legge  3  agosto  2007,  n.
127, che all'art. 8, comma 3, per la realizzazione degli investimenti
relativi  alla  rete  tradizionale  dell'infrastruttura   ferroviaria
nazionale ha autorizzato un contributo di 700  milioni  di  euro  per
l'anno 2007; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la decisione n.  1692/96/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo  sviluppo  della  rete
transeuropea  dei  trasporti  (TEN-T)  e  vista   la   decisione   n.
884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  che  modifica  la
suddetta decisione n. 1692/96/CE; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del  richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il  1°  Programma  delle
infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include,  nell'ambito
del «Corridoio plurimodale  Tirreno  -  Brennero»  -  tra  i  sistemi
ferroviari - l'«Asse ferroviario Brennero  -  Verona  -  Parma  -  La
Spezia», per il quale indica un costo di 1.510,6 milioni di  euro,  e
nell'allegato 2, tra le opere che interessano la  Provincia  autonoma
di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e  Valico»,  e,
tra le opere che interessano la  Provincia  autonoma  di  Trento,  la
«Tratta Bologna - Brennero e Valico»; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n.  140/2003),  con  la
quale questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili  di  cui  al
punto 1.4 della delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (Gazzetta Ufficiale  n.
276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006,  n.  130  (Gazzetta  Ufficiale  n.
199/2006  S.O.),  con  la  quale  questo  Comitato  ha   operato   la
rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture  strategiche,  in
cui trova conferma, nell'ambito del «Corridoio plurimodale Tirreno  -
Brennero» - tra i sistemi ferroviari - l'«Asse ferroviario Brennero -
Verona - Parma - La Spezia», con un costo aggiornato di 2.536 milioni
di euro; 
  Vista la delibera 13 maggio  2010,  n.  27,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere sull'aggiornamento 2009 del Contratto  di
programma  2007-2011  per  la  gestione  degli  investimenti  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A.; 
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto  con
il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti  il  14  marzo  2003,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, con il quale - in relazione al disposto  dell'art.  15,
comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma  2,
del decreto legislativo n. 163/2006 - e' stato costituito il Comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; 
  Vista la nota 5 novembre 2004,  n.  COM/3001/1,  con  la  quale  il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere espone  le  linee  guida  varate  dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; 
  Vista la nota 16 marzo 2010, n. 11416 con cui  il  Ministero  delle
infrastrutture  e   dei   trasporti   ha   trasmesso   documentazione
istruttoria relativa al progetto preliminare in approvazione; 
  Vista la nota  16  settembre  2010,  n.  37447,  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  chiesto  -  tra
l'altro - l'inserimento all'ordine  del  giorno  della  prima  seduta
utile di questo  Comitato  del  progetto  preliminare  del  1°  Lotto
«Fortezza - Ponte Gardena» del quadruplicamento della linea  Fortezza
- Verona; 
  Viste le successive note 5 ottobre 2010, n. 40246, 11 ottobre 2010,
n. 41065, e 28 ottobre 2010, n. 44055, con le quali il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha perfezionato la trasmissione  della
documentazione aggiornata relativa al predetto intervento; 
  Vista la nota  28  ottobre  2010,  n.  4782  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica (DIPE) che, in relazione  agli
argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta  di  questo
Comitato, ha formulato osservazioni e richieste  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti concernenti il «Quadruplicamento della
linea Fortezza - Verona di accesso sud  alla  Galleria  di  base  del
Brennero   sull'asse   ferroviario   Monaco   -   Verona:   lotto   1
Fortezza-Ponte Gardena»; 
  Vista la nota 3 novembre 2010, n. 92260, con la quale il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - con riferimento all'ordine  del  giorno  della
seduta preparatoria di questo  Comitato,  ha  formulato  osservazioni
sulle proposte all'esame di questo Comitato medesimo; 
  Considerato che l'art. 1  della  citata  legge  n.  443/2001,  come
modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002,  e  l'art.  163  del
decreto legislativo n.  163/2006,  attribuiscono  la  responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»; 
  Considerato che l'intervento  di  cui  sopra  e'  ricompreso  nella
Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma  di  Bolzano,
sottoscritta il 13 febbraio 2004; 
  Considerato che l'«8°  Allegato  infrastrutture  -  programmare  il
territorio le infrastrutture le risorse»  (Allegato  infrastrutture),
allegato al Documento di finanza pubblica 2011-2013, sul quale questo
Comitato ha espresso parere con delibera n. 81 del 18 novembre  2010,
include, nella tabella 1 «Programma delle infrastrutture  strategiche
- aggiornamento luglio 2010», nel Sistema valichi, la  infrastruttura
«Asse  ferroviario  Fortezza  -  Verona»  con  un  costo  complessivo
aggiornato di 4.019,4 milioni  di  euro  e  un  costo  del  1°  lotto
«Fortezza - Ponte Gardena» di 1.618,4 milioni di euro; 
  Considerato che, in particolare, il predetto 1° lotto  «Fortezza  -
Ponte Gardena» e il 2° lotto dell'intera  opera  sono  inclusi  nella
tabella 2 «Quadro programmatico prioritario 2010-2013»  del  medesimo
Allegato infrastrutture, a conferma della  volonta'  del  Governo  di
avviare la realizzazione dell'opera; 
  Considerato che con decisione  5  dicembre  2008  C(2008)  7726  la
Commissione  delle  Comunita'  Europee  ha  concesso  un   contributo
finanziario  alla  «Linea  di  accesso   meridionale   al   Brennero»
nell'ambito di progetti di interesse  comune  nel  campo  delle  reti
TEN-T, ponendo termini temporali per la progettazione definitiva  dei
lotti 1, 2 e 4 della medesima Linea; 
  Considerato che il Contratto di programma 2007-2011,  aggiornamento
2009, tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  Rete  ferroviaria
italiana S.p.A. (RFI S.p.A), sul quale questo Comitato si e' espresso
con  la  citata  delibera  n.  27/2010,  include  le   attivita'   di
progettazione dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 della predetta Linea,  con  un
costo di 104 milioni di euro, di cui 87 gia' disponibili al 2008 e 17
quali risorse aggiuntive 2009 a carico dei fondi TEN-T; 
  Considerato  che  in  data  26  luglio  2010  e'  pervenuta,   alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento   per   la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), la
deliberazione n. 18/2010/G della Corte dei  conti  con  la  quale  e'
stata  approvata  la  relazione  di  deferimento   delle   risultanze
dell'intervento infrastrutturale strategico  «Quadruplicamento  della
linea ferroviaria Verona - Fortezza lotti 1, 2, 3 e  4»,  da  cui  e'
emersa, tra l'altro, l'esigenza di indicare  le  forme  di  copertura
finanziaria dell'intera opera con il finanziamento di un primo lotto; 
  Considerato  che  l'approvazione  del  progetto   preliminare   del
«Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona» e' stata
sollecitato anche dal Presidente della Provincia autonoma  di  Trento
con nota 4 novembre 2010; 
  Considerato inoltre che, ai sensi dell'art.  20,  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 5 agosto 2009, il  dott.  Mauro  Fabris  e'  stato  nominato
Commissario straordinario del «Quadruplicamento della linea  Fortezza
- Verona di accesso sud alla Galleria di base del Brennero  sull'asse
ferroviario Monaco - Verona: lotto 1 Fortezza-Ponte Gardena»; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                             Prende atto 
 
delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: 
  Sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
    che e' ora proposta a questo Comitato l'approvazione del progetto
preliminare del 1° lotto  «Fortezza  -  Ponte  Gardena»,  considerato
prioritario; 
    che il predetto 1° lotto comprende la tratta di nuova  linea  tra
Fortezza e Ponte Gardena e le relative interconnessioni con la  linea
esistente a Fortezza sud e a Ponte Gardena nord, per uno sviluppo  di
circa 25 km, piu' rami di interconnessione alla linea storica, e  che
le opere principali da realizzare, da nord a sud, sono: 
      la galleria naturale a doppia canna Scalerei, di lunghezza pari
a 15,5 km circa; 
      le  interconnessioni  di  Fortezza  che  si  sviluppano   quasi
interamente in gallerie a singolo binario; 
      la «finestra» di Aica (galleria Scaleres) di lunghezza  pari  a
1,9 km circa; 
      la «finestra» di Albes (galleria Scaleres) di lunghezza pari  a
0,6 km circa; 
      il ponte «Isarco» tra le gallerie Scaleres e Gardena; 
      la galleria naturale a doppia canna Gardena di lunghezza pari a
5,8 km circa; 
      la «finestra» di Chiusa (galleria Gardena) di lunghezza pari  a
1,8 km circa; 
      il posto di comunicazione PC1 nella galleria Gardena; 
      le interconnessioni di Ponte Gardena che  si  sviluppano  quasi
interamente in gallerie a singolo binario; 
    che il  progetto  prevede  i  piani  regolatori  di  stazione  di
Fortezza  e  di  Ponte  Gardena  e  il  potenziamento  tecnologico  e
impiantistico tipico delle linee di alta capacita'; 
    che  il  progetto  si  prefigge  l'obiettivo  di  ottimizzare  il
collegamento ferroviario Monaco -  Verona,  eliminando  i  «colli  di
bottiglia», tra cui quelli di Fortezza e Ponte Gardena,  dovuti  alla
elevata pendenza della linea; 
    che il Soggetto aggiudicatore in data 5 giugno 2003 ha  trasmesso
il progetto preliminare al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,  al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  alla  Provincia  autonoma  di   Bolzano   e   agli   Enti
interferenti e  in  data  10  giugno  2003  ha  inviato  il  progetto
dell'opera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    che la Provincia autonoma di Bolzano, con delibera di  Giunta  20
ottobre 2003, n. 3748, ha espresso - tra l'altro  -  parere  positivo
con prescrizioni ai sensi dell'allora art. 18 del decreto legislativo
n. 190/2002, ora art. 183, comma 5, del citato decreto legislativo n.
163/2006; 
    che la Provincia autonoma di Bolzano, con successiva delibera  di
Giunta 22 dicembre  2003,  n.  4786,  ha  proceduto  all'approvazione
definitiva delle modifiche ai piani urbanistici comunali  delle  zone
interessate  dal  tracciato  del   progetto   preliminare   ai   fini
dell'Intesa Stato -  Provincia  autonoma,  di  cui  all'art.  20  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 
    che il Ministero per i beni e le attivita' culturali -  Direzione
generale per i beni architettonici  ed  il  paesaggio,  ha  formulato
parere favorevole con prescrizioni, con nota  2  agosto  2004,  prot.
ST/407/26166; 
    che il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del  mare   ha   formulato,   in   data   15   giugno   2005,   prot.
GAB/2005/5348/B05,   parere   favorevole,    con    prescrizioni    e
raccomandazioni, sul progetto preliminare del «Quadruplicamento della
linea Fortezza - Verona di accesso sud  alla  galleria  di  base  del
Brennero sull'asse ferroviario Monaco  -  Verona»,  relativamente  ai
lotti 1 e 2; 
    che il Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  nella  adunanza
del 21 luglio 2006, con protocollo 88/2006, ha espresso  parere,  con
osservazioni, per il prosieguo  dell'iter  procedurale  del  progetto
preliminare  dei  lotti  1,  2,  e  4   del   «Quadruplicamento   del
collegamento ferroviario Fortezza - Verona»; 
    che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha  esposto
le proprie valutazioni in merito alle  prescrizioni  richieste  dagli
Enti istituzionali e proposto le prescrizioni, nella ultima  versione
trasmessa  in  data  11  ottobre  2010,  da  formulare  in  sede   di
approvazione del progetto preliminare, esponendo i motivi del mancato
recepimento o del recepimento parziale di  alcune  osservazioni  come
sopra avanzate; 
  Sotto l'aspetto attuativo: 
    che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi del  decreto  legislativo
n. 163/2006, e' individuato in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; 
    che il CUP assegnato all'opera e' J94F04000020001; 
    che al  fine  di  non  porre  a  rischio  il  contributo  europeo
assentito con la citata decisione 5 dicembre 2008, e  di  ottemperare
alle raccomandazioni contenute nella citata relazione della Corte dei
conti,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   ha
individuato un sub lotto funzionale «Fluidificazione del traffico  ed
interconnessione con la linea esistente", del  lotto  1  «Fortezza  -
Ponte Gardena»; 
    che il suddetto  sub  lotto  prevede  l'anticipazione  di  alcuni
interventi  previsti  nel  progetto  preliminare  del  lotto  1,   da
realizzare negli impianti di Fortezza e Ponte  Gardena  e  costituiti
da: 
      nell'impianto di Fortezza: 
        adeguamento della radice  sud  della  stazione  di  Fortezza,
limitatamente  alle   predisposizioni   civili   ed   impiantistiche,
all'allaccio dell'interconnessione sud, compresa la  riconfigurazione
dell'apparato centrale computerizzato (ACC) ed esclusi gli interventi
di competenza di Brenner Basistunnel (BBT SE); 
        nell'impianto di Ponte Gardena: 
        nuovo piano regolatore generale (PRG) della stazione di Ponte
Gardena da realizzarsi per fasi fino all'assetto definitivo a quattro
binari  compresi  marciapiedi,  sottopasso  di  stazione  e  impianti
sussidiari; 
        nuovo ACC, comprese le riconfigurazioni per la gestione delle
fasi realizzative; 
        tratto del ramo pari dell'interconnessione, parte all'aperto,
parte in trincea e parte in galleria artificiale a semplice  binario,
sottopassante la linea storica in esercizio, da realizzarsi per  fasi
al fine di evitare interferenze con l'esercizio  stesso,  comprensivo
di espropri ed eventuali interventi sulla sponda sinistra  del  fiume
Isarco; 
        adeguamento di opere idrauliche interessanti la  stazione  di
Ponte Gardena, da realizzarsi per fasi contestualmente al PRG; 
    che il cronoprogramma di realizzazione del sub  lotto  funzionale
e' il seguente: 
      attivita' relative alla progettazione definitiva: novembre 2010
- giugno 2012; 
      affidamento: luglio 2012 - giugno 2013; 
      progettazione esecutiva ed esecuzione  lavori:  giugno  2013  -
gennaio 2020; 
  Sotto l'aspetto finanziario: 
    che il costo del 1° lotto Fortezza - Ponte Gardena, oggetto della
proposta di approvazione, attualizzato al 2010 e al  netto  dell'IVA,
e' pari a 1.557 milioni di euro; 
    che,  a  seguito  dell'accoglimento  delle  prescrizioni,  si  e'
determinato un maggiore costo di 61,4 milioni di euro (pari  a  circa
il 4% del costo) e che pertanto il limite di spesa  dell'investimento
e' ora stabilito in 1.618,4 milioni di euro al netto di IVA; 
    che il costo dei lavori riferibili al sub lotto e' di 50  milioni
di euro al netto di IVA e che il relativo cronoprogramma  finanziario
e' il seguente: 
 
                                                    (milioni di euro) 

|============|====|====|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
|  Attività  |2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|
|============|====|====|====|====|====|====|====|====|====|====|====|
| Realizza-  | 0,2| 1,6|0,05|0,45| 10 | 16 | 14 |  4 |  3 | 0,6| 0,1|
| zione sub  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| lotto 1    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|============|====|====|====|====|====|====|====|====|====|====|====|

 
    che il costo della progettazione definitiva del 1° lotto e'  pari
a 34 milioni di euro; 
    che la copertura finanziaria del costo a vita intera del suddetto
sub  lotto  funzionale  (50  milioni  di  euro)  e  del  costo  della
progettazione definitiva del  1°  lotto  (34  milioni  di  euro),  e'
riportata nel prospetto che segue: 
 
                                                               (euro) 

|===============|==========|===========|=============|==============|
|   Oggetto     |  Costo   |           |  Copertura  |              |
|               |          |-----------|-------------|--------------|
|               |          |    UE     |Decreto-legge|     Legge    |
|               |          |Decisione  |  n. 81/2007 |  n. 449/1997 |
|               |          |C(2008)7726| art. 8, c. 3|art. 55, c. 13|
|===============|==========|===========|=============|==============|
|Sub-lotto      |          |           |             |              |
|funzionale:    |50.000.000| 2.890.000 | 10.600.000  |  36.510.000  |
|fluidificazione|          |           |             |              |
|del traffico ed|          |           |             |              |
|interconnessio-|          |           |             |              |
|ni con la rete |          |           |             |              |
|esistente      |          |           |             |              |
|(lavori)       |          |           |             |              |
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|Progettazione  |          |           |             |              |
|del lotto 1    |34.000.000| 17.000.000| 17.000.000  |              |
|(definitiva)   |          |           |             |              |
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|   Totale al   |          |           |             |              |
|netto dell'IVA |84.000.000| 19.890.000| 27.600.000  |  36.510.000  |
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    che il valore residuo da finanziare per  il  completamento  della
copertura finanziaria del 1° lotto, al netto delle risorse di cui  al
punto precedente, e' pari a 1.534 milioni di euro; 
    che per la copertura del predetto fabbisogno  residuo,  recependo
le sollecitazioni della Corte dei Conti in merito alla necessita'  di
indicare le forme di copertura finanziaria del  progetto  preliminare
in  esame  secondo  quanto  previsto  dall'Allegato  XXI  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono  indicate  le  seguenti   fonti   di
finanziamento: 
      1.000 milioni di euro a valere  sul  fondo  speciale  di  conto
capitale presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
(legge 23 dicembre 2009, n. 191, tabella B) da rendere disponibile  a
partire dal 2012; 
      113 milioni di euro, ulteriori rispetto ai circa 37 milioni  di
euro gia' assegnati al sub lotto funzionale, a valere sui 550 milioni
di euro accantonati entro il 2014 ai sensi dell'art.  55,  comma  13,
della  legge  n.  449/1997,  come   modificato   dall'art.   47   del
decreto-legge n. 78/2010 (con delibera n. 71/2009 e'  stata  prevista
la destinazione di una quota di 400 milioni di  euro  alla  copertura
finanziaria della Galleria di base del Brennero); 
      421 milioni di euro da  accantonare  a  partire  dal  2014,  in
applicazione del citato art. 47 del decreto-legge n. 78/2010; 
    che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  individua
inoltre le seguenti azioni in grado di apportare possibili  ulteriori
fonti di finanziamento: 
      ricorso a Eurovignette; 
      ricorso ad ulteriori forme  di  partenariato  pubblico  privato
(PPP); 
      continuita' degli investimenti UE. 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione progetto preliminare. 
  1.1. Ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli  165  e  183  del
decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi  dell'art.  10  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  327/2001  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' approvato - con  le  prescrizioni  e
raccomandazioni proposte dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  -  anche  ai  fini  dell'attestazione  di   compatibilita'
ambientale e dell'apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio
il progetto preliminare del 1° lotto «Fortezza - Ponte  Gardena»  del
Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona. 
  1.2. Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
163/2006, l'importo di 1.618,4 milioni di euro al netto di IVA,  come
sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce  il  limite
di spesa del progetto preliminare approvato al punto 1.1. 
  1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1 sono riportate nella prima
parte  dell'allegato,  che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera. 
  Le raccomandazioni proposte dal Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti sono riportate nella seconda parte del citato allegato.
Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a
qualcuna di dette  raccomandazioni,  fornira'  al  riguardo  puntuale
motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le
proprie valutazioni e di proporre a questo  Comitato,  se  del  caso,
misure alternative. 
2. Ulteriori disposizioni. 
  2.1. In  occasione  della  sottoposizione  a  questo  Comitato  del
progetto definitivo del  1°  lotto  «Fortezza  -  Ponte  Gardena»  in
approvazione, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
dovra' relazionare in merito  alla  procedura  per  l'utilizzo  delle
risorse del citato art. 55, comma 13, della legge n.  449/1997,  come
modificato  dall'art.  47  del  decreto-legge  n.  78/2010,  la   cui
conclusione e' prevista entro il 30 giugno 2012,  nonche'  in  ordine
alla procedura di utilizzo delle ulteriori risorse da  accantonare  a
partire  dal  2014  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 78/2010. 
  2.2.In tale occasione, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti provvedera' a: 
    trasmettere  un  quadro  aggiornato  del  costo  complessivo  del
Quadruplicamento della linea ferroviaria da Fortezza a Verona; 
    effettuare una ricognizione globale delle fonti di finanziamento; 
    indicare i cronoprogrammi di realizzazione e di spesa dei singoli
lotti; 
    fornire aggiornamenti in ordine a disponibilita'  e  sblocco  dei
fondi attribuibili al c.d. «finanziamento incrociato»,  all'eventuale
ricorso alla normativa concernente  i  lotti  costruttivi  (legge  n.
191/2009). 
3. Clausole finali. 
  3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto  preliminare  dell'intervento  «Asse
ferroviario Monaco - Verona - Accesso sud alla Galleria di  Base  del
Brennero  -  Quadruplicamento  della  linea  ferroviaria  Fortezza  -
Verona: Lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena», approvato con la  presente
delibera. 
  3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede  di
approvazione  della  progettazione   definitiva,   provvedera'   alla
verifica  di  ottemperanza  alle  prescrizioni  che,  ai  sensi   del
precedente punto 1.1, debbono essere recepite  in  tale  fase,  ferme
restando le verifiche di competenza della Commissione VIA. 
  3.3. Il suddetto Ministero provvedera' a svolgere le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  3.4. Questo Comitato  si  riserva,  in  fase  di  approvazione  del
progetto  definitivo  dell'opera  e  in   adesione   alle   richieste
rappresentate nella citata nota  del  coordinatore  del  Comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di  dettare
prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia,
prevedendo  -  tra  l'altro  -  l'acquisizione   delle   informazioni
antimafia anche  nei  confronti  degli  eventuali  sub-appaltatori  e
sub-affidatari, indipendentemente dall'importo. 
  3.5. Il CUP assegnato al progetto  in  argomento,  ai  sensi  della
delibera  29  settembre   2004,   n.   24,   va   evidenziato   nella
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di
cui alla presente delibera. 
 
    Roma, 18 novembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Il segretario: Micciche' 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziario,  registro  n.  3
Economia e finanze, foglio n. 74