Art. 1. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi che si  concludono  con  un  provvedimento  finale  di
competenza dell'Automobile  Club  d'Italia,  sia  che  conseguano  ad
iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 
    2. Non sono disciplinati dal presente Regolamento i  procedimenti
relativi .all'acquisizione di lavori, servizi e forniture  in  quanto
regolati dalla normativa di settore e dai relativi atti regolamentari
interni dell'Ente. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                   Decorrenza del termine iniziale 
                    per i procedimenti d'ufficio 
 
    1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine  per  la  conclusione
del procedimento decorre dalla  data  in  cui  la  competente  unita'
organizzativa dell'ACI acquisisce formale conoscenza del fatto o atto
da cui sorge l'obbligo di provvedere. 
    2. Quando l'atto propulsivo promani da Organo  o  da  Ufficio  di
altra Amministrazione, il termine  iniziale  decorre  dalla  data  di
ricevimento della  richiesta  risultante  dal  protocollo  d'ingresso
dell'ACI. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                   Decorrenza del termine iniziale 
              per i procedimenti ad iniziativa di parte 
 
    1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di  parte,  il
termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della  domanda  da
parte dell'ACI. 
    2. Nel  caso  di  domande  che  richiedono  valutazioni  di  tipo
concorrente o  comparativo,  il  termine  iniziale  del  procedimento
amministrativo  decorre  dalla  scadenza  fissata  in  via   generale
dall'Amministrazione  per  la  presentazione  e/o   ricezione   delle
domande. 
    3. La domanda, indirizzata all'unita' organizzativa competente  e
redatta  per  iscritto,  nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dalla
normativa vigente o indicati dall'Amministrazione e portati a  idonea
conoscenza  degli  interessati,   e'   corredata   dalla   prescritta
documentazione, nonche' dalle eventuali  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la sussistenza dei  presupposti
richiesti per l'adozione del provvedimento. 
    4. Ai fini del decorso del termine, di cui al comma 1, la domanda
s'intende ricevuta: 
      a) per le domande presentate a  mano,  alla  data  di  consegna
risultante dalla ricevuta contestualmente rilasciata dall'ACI; 
      b) per le domande inviate a mezzo posta  ordinaria  o  mediante
raccomandata senza avviso di ricevimento, alla  data  risultante  dal
protocollo d'ingresso dell'ACI; 
      c) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata a/r,  alla
data di consegna all'ACI risultante dall'avviso di ricevimento; 
      d) per le domande trasmesse con posta  elettronica  certificata
(PEC) alla data risultante dalla  ricevuta  informatica  di  avvenuta
consegna. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                        Casi di interruzione 
                      e sospensione del termine 
 
    1. Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 10-bis  della  legge
n. 241/1990 e successive modificazioni ed  integrazioni,  il  termine
del procedimento e' interrotto nel caso in cui  la  domanda  presenti
irregolarita' e/o carenze tali da impedire il corso del procedimento.
In tal caso il responsabile del procedimento, entro 30 giorni, ne da'
comunicazione  all'interessato   affinche'   questi   provveda   alla
regolarizzazione  e/o  integrazione.  Il   termine   interrotto   per
irregolarita' o  incompletezza  della  domanda  inizia  nuovamente  a
decorrere dalla data di ricevimento della documentazione regolare e/o
completa. 
    2. Il termine del procedimento puo' essere sospeso per  una  sola
volta e per un periodo non superiore  a  trenta  giorni,  se  risulta
necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a  fatti,
stati e qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'ACI
e/o   non   direttamente   acquisibili   presso    altre    Pubbliche
Amministrazioni. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                           Termine finale 
                   del procedimento amministrativo 
 
    1. Nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del
presente Regolamento, sono indicati i termini entro  i  quali  devono
essere adottati i provvedimenti finali di competenza dell'ACI. 
    2. La tabella  1  comprende  i  procedimenti  i  cui  termini  di
conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono contenuti nel
limite temporale massimo di 90 giorni. Nella tabella 2 sono riportati
i procedimenti la cui conclusione deve  aver  luogo  nel  termine  di
legge per ciascuno indicato. 
    3. In caso di mancata inclusione di un procedimento nella tabella
1 e di mancanza di termini di legge si applica il termine  di  trenta
giorni fissato dall'art. 2, comma 2, della legge 7  agosto  1990,  n.
241 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
                               Art. 6. 
 
 
            Integrazione e modificazione del regolamento 
 
    1. I procedimenti  amministrativi  di  competenza  dell'ACI  sono
periodicamente sottoposti a revisione  o  modifica,  in  relazione  a
necessita' di aggiornamento normativo o ad esigenze  funzionali  alla
semplificazione amministrativa. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                   Entrata in vigore e pubblicita' 
 
    2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana ed e' reso disponibile in consultazione anche sul
sito istituzionale dell'Automobile Club d'Italia.