IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   Comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali di campo» con il  compito  di  valutare  le  istanze  di
riconoscimento di cui sopra; 
  Visto il Certificato di  conformita'  al  centro  di  saggio  «Basf
Italia S.r.l.», con sede legale in via Marconato, 8  -  20031  Cesano
Maderno (Milano), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di  campo
con prodotti fitosanitari prot. n. 10251 del 27 aprile 2009; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata
in data 3-4 agosto 2010 presso  il  centro  di  saggio  «Basf  Italia
S.r.l.»; 
  Visto   il    parere    favorevole    del    Comitato    consultivo
tecnico-scientifico «prove sperimentali  di  campo»  del  7  dicembre
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il centro di saggio «Basf Italia S.r.l.», con sede legale in via
Marconato, 8 - 20031 Cesano Maderno (Milano), e' riconosciuto  idoneo
a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
  efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto
6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  dati sulla comparsa o eventuale  sviluppo  di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o   qualitativa   (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  fitotossicita' nei  confronti  delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
  osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di
cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di  campo  di  efficacia  di
prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
  aree non agricole; 
  colture arboree; 
  colture erbacee; 
  colture forestali; 
  colture medicinali ed aromatiche; 
  colture ornamentali; 
  colture orticole; 
  concia delle sementi; 
  conservazione post-raccolta; 
  diserbo; 
  entomologia; 
  microbiologia agraria; 
  nematologia; 
  patologia vegetale; 
  zoologia agraria; 
  vertebrati dannosi.