IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1,
lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1;  nonche'  la
circolare del 10 giugno  1995,  n.  17  (Supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno  1995)  concernente  «Aspetti
applicativi  delle  nuove  norme  in  materia  di  autorizzazione  di
prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo  regolamento
n.  790/2009  di  adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico
relativi alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 22  aprile  2009,  pubblicato  il  25
giugno 2009 nella Gazzetta  Ufficiale  della  Rebubblica  italiana  -
serie generale - n. 145 di recepimento  della  direttiva  2008/116/CE
della  commissione  del  3  febbraio  2009,  relativo  all'iscrizione
nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  n.  194/1995  di  alcune
sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva metazachlor; 
  Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale  22  aprile
2009  che  dispone,  in  forza  dell'art.  6,  comma  4  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva metazachlor
puo'  essere  autorizzata  solo  come  erbicida  con  un'applicazione
massima di 1,0 kg/ha una sola volta ogni tre anni sullo stesso campo; 
  Tenuto conto che l'art. 2, comma 1,  del  decreto  ministeriale  22
aprile 2009 stabilisce i termini entro cui gli  Stati  membri  devono
adeguare i prodotti fitosanitari alle  nuove  disposizioni  stabilite
dalla  direttiva  2008/116/CE  d'inclusione  della  sostanza   attiva
metazachlor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del  citato
decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visto  il  parere  della  commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'allegato
VI del citato decreto legislativo n. 194/1995  nei  tempi  e  con  le
modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Visto altresi' il parere della commissione consultiva dei  prodotti
fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010,  favorevole  a  procedere
direttamente, da parte dell'ufficio, all'emanazione  dei  decreti  di
adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase  I  di  ri-registrazione,
tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli  alle
nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento  che  includono
le  sostanze  attive  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  n.
194/1995; 
  Considerato che, conformemente a detti pareri, la  ri-registrazione
provvisoria  dei  prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al
presente decreto puo' essere concessa fino al 31 luglio 2019, data di
scadenza di iscrizione della sostanza attiva metazachlor, fatta salva
la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 22 aprile
2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier  conforme  all'allegato  III
del  citato  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  e   la
conseguente valutazione  alla  luce  dei  principi  uniformi  di  cui
all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995; 
  Viste le note con le quali le imprese titolari delle  registrazioni
dei prodotti fitosanitari elencati in allegato  al  presente  decreto
hanno trasmesso, le  etichette  adeguate  alle  nuove  condizioni  di
impiego fissate per la sostanza  attiva  metazachlor  ottemperando  a
quanto richiesto dall'ufficio; 
  Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31  luglio
2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata  sostanza  attiva
nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,  i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti
salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3  del  citato
decreto 22 aprile 2009; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I  prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente
decreto, contenenti la sostanza attiva metazachlor sono ri-registrati
provvisoriamente   alle   nuove   condizioni   d'impiego,   riportate
nell'allegato al decreto ministeriale del  22  aprile  2009  e  nelle
rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 31  luglio
2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata  sostanza  attiva
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  2. Sono fatti  salvi,  pena  la  revoca  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti
stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto  22  aprile  2009  di
iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione  di
un fascicolo conforme  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  III  del
decreto legislativo  n.  194/1995,  ai  fini  della  valutazione  dei
prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI  e
tenuto  conto  anche  delle  prescrizioni  riportate  nella  parte  B
dell'allegato  al  decreto  di  iscrizione  della   sostanza   attiva
metazachlor nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.