IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'articolo 6, comma 1, l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 13; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visti i Regolamenti della Commissione (CE) N. 451/2000 e N. 703/2001 che stabiliscono le modalita' attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva haloxyfop-P; Vista la decisione 2007/437/CE della Commissione con la quale e' stato deciso di non iscrivere la sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, la Danimarca, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione; Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva haloxyfop-P, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea; Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della suddetta sostanza attiva, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) incentrati principalmente sugli elementi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza attiva, sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare; Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop-P, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione; Vista la direttiva 2010/86/UE della Commissione del 2 dicembre 2010, concernente l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/86/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva haloxyfop-P, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop-P revocati in attuazione della decisione 2007/437/CE della Commissione che non ha iscritto la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Decreta: Art. 1 Iscrizione della sostanza attiva 1. La sostanza attiva haloxyfop-P, e' iscritta, fino al 31 dicembre 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.