IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare  l'articolo  6,  comma  1,  l'articolo  8,  comma  1,   e
l'articolo 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visti i  Regolamenti  della  Commissione  (CE)  N.  451/2000  e  N.
703/2001 che stabiliscono le modalita' attuative della  seconda  fase
del programma di lavoro di cui all'articolo  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  la  sostanza  attiva
haloxyfop-P; 
  Vista la decisione 2007/437/CE della Commissione con  la  quale  e'
stato  deciso  di  non  iscrivere  la  sostanza  attiva   haloxyfop-P
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 2,  della
direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi  ripresentato  allo  Stato
membro relatore, la Danimarca, una nuova domanda, correlata da  studi
aggiuntivi, tesa all'iscrizione  della  sostanza  attiva  haloxyfop-P
nell'allegato  I  della  suddetta  direttiva,  secondo  la  procedura
accelerata di cui agli articoli da  14  a  19  del  Regolamento  (CE)
33/2008 della Commissione; 
  Considerato che  lo  Stato  membro  relatore  ha  valutato  i  dati
aggiuntivi  presentati  dal   Notificante   sulla   sostanza   attiva
haloxyfop-P, nei termini fissati per la procedura accelerata  di  cui
al regolamento (CE) 33/2008 della  Commissione,  ed  ha  redatto  una
nuova relazione inviata poi all'Autorita' Europea  per  la  Sicurezza
Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea; 
  Considerato che il progetto di relazione  di  valutazione  iniziale
della suddetta sostanza  attiva,  la  relazione  supplementare  e  le
conclusioni dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
incentrati principalmente sugli elementi che avevano  determinato  la
non iscrizione della sostanza  attiva,  sono  stati  esaminati  dagli
Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato  Permanente
per la Catena Alimentare; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che  i  prodotti   fitosanitari   contenenti   la   sostanza   attiva
haloxyfop-P, soddisfano in linea di massima le  prescrizioni  di  cui
all'articolo  5,  paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  della  direttiva
91/414/CEE in particolare  per  quanto  riguarda  gli  usi  presi  in
considerazione  e  specificati  nel   rapporto   di   riesame   della
Commissione; 
  Vista la direttiva 2010/86/UE  della  Commissione  del  2  dicembre
2010, concernente l'iscrizione  della  sostanza  attiva  haloxyfop-P,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2010/86/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
haloxyfop-P, nell'allegato I del decreto  legislativo  del  17  marzo
1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che non  risultano  autorizzati  prodotti  fitosanitari
contenenti la sostanza  attiva  haloxyfop-P  revocati  in  attuazione
della decisione 2007/437/CE della Commissione che non ha iscritto  la
sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione della sostanza attiva 
 
  1. La sostanza attiva haloxyfop-P, e' iscritta, fino al 31 dicembre
2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.