IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,
21 e 26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2010;
Considerato che non e' stata raggiunta l'intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere espresso dalla Commissione programmazione
economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 3 febbraio
2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42,
nella riunione del 9 febbraio 2011;
Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della Repubblica
e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma 4,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le risoluzioni approvate
rispettivamente dal Senato della Repubblica il 23 febbraio 2011 e
dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Norme di coordinamento
1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni,
emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n.
42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del
presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Si riporta il testo degli articoli 117 e 119 della
Costituzione:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."
"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.".
- Si riporta il testo degli articoli 2, 11, 12, 13, 21
e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione":
"Art. 2. (Oggetto e finalita') - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' articolo
119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso
la definizione dei principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario e la
definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di
comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al
fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di
presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di
programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica.
2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico
dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118
della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e
dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal
fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni
di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario e
rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per le
altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'
articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, e successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli
di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e
2), essi sono possibili, a parita' di funzioni
amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale
adozione di misure per la completa compensazione tramite
modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e
previa quantificazione finanziaria delle predette misure
nella Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti
interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni
amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono
oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e'
effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle
funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
e di riscossione che assicurino modalita' efficienti di
accreditamento diretto o di riversamento automatico del
riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i
tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza
contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi
sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri
economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui
la regione o l'ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, o
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'
articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di
convergenza di cui all' articolo 18 della presente legge
abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta
misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1,
lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali
scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure
automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed
extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il
potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo quanto disposto dall' articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio
di responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei
bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso
di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e
agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in
misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale
articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
risorse per gli interventi di cui all' articolo 119, quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione
della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e
riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto
previsto dall' articolo 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e
strumentali da parte del settore pubblico; previsione di
strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di
governo nella gestione della contrattazione collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo,
del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
per i rapporti con le regioni e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri
volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali
decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa
da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'
articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate
dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da
finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti
per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel
termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera,
approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere.
Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
cui l'intesa non e' stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di
cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda
conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata,
trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata
una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni di difformita' dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la
procedura di cui ai commi 3 e 4."
"Art. 11. (Principi e criteri direttivi concernenti il
finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta'
metropolitane) - 1. I decreti legislativi di cui all'
articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di
comuni, province e citta' metropolitane, sono adottati
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese relative alle funzioni
di comuni, province e citta' metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai
sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;
2) spese relative alle altre funzioni;
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i
finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali di cui all' articolo 16;
b) definizione delle modalita' per cui il finanziamento
delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei
livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse
implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento
integrale in base al fabbisogno standard ed e' assicurato
dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di
tributi erariali e regionali, da addizionali a tali
tributi, la cui manovrabilita' e' stabilita tenendo conto
della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal
fondo perequativo;
c) definizione delle modalita' per cui le spese di cui
alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito
dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di
tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacita'
fiscale per abitante;
d) definizione delle modalita' per tenere conto del
trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle
province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'
articolo 118 della Costituzione e secondo le modalita' di
cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al
fine di assicurare, per il complesso degli enti,
l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia
provveduto contestualmente al finanziamento ed al
trasferimento;
e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali
diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti
destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' articolo 13 e
dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
f) il gettito delle compartecipazioni a tributi
erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione;
g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni
demografiche e territoriali degli enti locali per
l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e
salvaguardia delle peculiarita' territoriali, con
particolare riferimento alla specificita' dei piccoli
comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione
complessiva non inferiore a una soglia determinata con i
decreti legislativi di cui all' articolo 2, dei territori
montani e delle isole minori."
"Art. 12. (Principi e criteri direttivi concernenti il
coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli
enti locali) - 1. I decreti legislativi di cui all'
articolo 2, con riferimento al coordinamento ed
all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei
comuni e delle province, anche in sostituzione o
trasformazione di tributi gia' esistenti e anche attraverso
l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o
parti di tributi gia' erariali; ne definisce presupposti,
soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo
una adeguata flessibilita', le aliquote di riferimento
valide per tutto il territorio nazionale;
b) definizione delle modalita' secondo cui le spese dei
comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'
articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono
prioritariamente finanziate da una o piu' delle seguenti
fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione
all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla
imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione
patrimoniale sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo secondo quanto previsto
dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge in materia di imposta comunale sugli
immobili, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) definizione delle modalita' secondo cui le spese
delle province relative alle funzioni fondamentali di cui
all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono
prioritariamente finanziate dal gettito derivante da
tributi il cui presupposto e' connesso al trasporto su
gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
d) disciplina di uno o piu' tributi propri comunali
che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca
all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in
riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di
opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi
sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da
eventi particolari quali flussi turistici e mobilita'
urbana;
e) disciplina di uno o piu' tributi propri provinciali
che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca
all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in
riferimento a particolari scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali per favorire unioni e
fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento
dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di
compartecipazione ai tributi erariali;
g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri
poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire
nuovi tributi dei comuni, delle province e delle citta'
metropolitane nel proprio territorio, specificando gli
ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) previsione che gli enti locali, entro i limiti
fissati dalle leggi, possano disporre del potere di
modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali
leggi e di introdurre agevolazioni;
i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle
normative di settore e delle delibere delle autorita' di
vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione
delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su
richiesta di singoli cittadini;
l) previsione che la legge statale, nell'ambito della
premialita' ai comuni e alle province virtuosi, in sede di
individuazione dei principi di coordinamento della finanza
pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilita'
e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di
bilancio degli enti locali per cio' che concerne la spesa
in conto capitale limitatamente agli importi resi
disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale
o da altri enti locali della medesima regione."
"Art. 13. (Principi e criteri direttivi concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti
locali) - 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2,
con riferimento all'entita' e al riparto dei fondi
perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi,
uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e
delle citta' metropolitane, alimentati da un fondo
perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalita'
generale con indicazione separata degli stanziamenti per le
diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il
finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione
del fondo e' determinata, per ciascun livello di governo,
con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in
misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni
standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate
standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni
e alle province ai sensi dell' articolo 12, con esclusione
dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del
medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16,
tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma
2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento
del criterio della spesa storica;
b) definizione delle modalita' con cui viene
periodicamente aggiornata l'entita' dei fondi di cui alla
lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di
finanziamento;
c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli
enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di
cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1),
avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato
come differenza tra il valore standardizzato della spesa
corrente al netto degli interessi e il valore
standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie
di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in
coerenza con la programmazione regionale di settore, per il
finanziamento della spesa in conto capitale; tali
indicatori tengono conto dell'entita' dei finanziamenti
dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti
dagli enti locali e del vincolo di addizionalita' cui
questi sono soggetti;
d) definizione delle modalita' per cui la spesa
corrente standardizzata e' computata ai fini di cui alla
lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante,
corretta per tenere conto della diversita' della spesa in
relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche
territoriali, con particolare riferimento alla presenza di
zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e
produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche
individuali dei singoli enti nella determinazione del
fabbisogno e' determinato con tecniche statistiche,
utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti,
tenendo conto anche della spesa relativa a servizi
esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalita' per cui le entrate
considerate ai fini della standardizzazione per la
ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono
rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota
standard;
f) definizione delle modalita' in base alle quali, per
le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da
quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e
quello per le province e le citta' metropolitane sono
diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali,
tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di
una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui
all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica
in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e
della loro partecipazione a forme associative;
g) definizione delle modalita' per cui le regioni,
sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede
di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti
locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle
risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo
ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane
inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie
valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base
dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate
standardizzate, nonche' a stime autonome dei fabbisogni di
infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette
risorse e' effettuato sulla base dei parametri definiti con
le modalita' di cui alla presente lettera;
h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo
perequativo per i comuni e per le province e le citta'
metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione
agli enti di competenza entro venti giorni dal loro
ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale
termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e
delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote
del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali
secondo le modalita' previste dalla lettera g), applicano
comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai
decreti legislativi di cui all' articolo 2 della presente
legge. La eventuale ridefinizione della spesa
standardizzata e delle entrate standardizzate non puo'
comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse
perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione
non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente
lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui
all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in
base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131."
"Art. 21. (Norme transitorie per gli enti locali) - 1.
In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui
all' articolo 2 recano norme transitorie per gli enti
locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) nel processo di attuazione dell' articolo 118 della
Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni
amministrative nelle materie di competenza legislativa
dello Stato o delle regioni, nonche' agli oneri derivanti
dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni
svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei
medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le
regioni, determinando contestualmente adeguate forme di
copertura finanziaria coerenti con i principi della
presente legge;
b) garanzia che la somma del gettito delle nuove
entrate di comuni e province in base alla presente legge
sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle
province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una
verifica di congruita' in sede di Conferenza unificata;
c) considerazione, nel processo di determinazione del
fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle
risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini
di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente
rispetto a quelli sovradotati;
d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e
province in misura uguale, per ciascun livello di governo,
alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al
finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i
contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate
spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle
province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei
principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m),
numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio
della spesa storica;
e) sono definite regole, tempi e modalita' della fase
transitoria in modo da garantire il superamento del
criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni,
per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni
fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni concernenti
l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti
locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province e'
finanziato considerando l'80 per cento delle spese come
fondamentali ed il 20 per cento di esse come non
fondamentali, ai sensi del comma 2;
2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di
cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate derivanti
dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a
tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento
delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate
derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le
compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo
perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento
l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di
predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui
all'articolo 2;
f) specificazione del termine da cui decorre il periodo
di cinque anni di cui alla lettera e)."
"Art. 26. (Contrasto dell'evasione fiscale) - 1. I
decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al
sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni,
nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e
degli enti locali nella scelta delle forme di
organizzazione delle attivita' di gestione e di
riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di reciproca
integrazione delle basi informative di cui dispongono le
regioni, gli enti locali e lo Stato per le attivita' di
contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e
degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione volta
a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento
dei predetti tributi;
b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni
e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi
in termini di maggior gettito derivante dall'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali":
"Art. 3 (Intese) - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 42 del
2009 e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata
legge n. 42 del 2009:
"Art. 7. (Principi e criteri direttivi relativi ai
tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito
dei tributi erariali) - 1. I decreti legislativi di cui
all' articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via
prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), in grado di finanziare le spese derivanti
dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la
Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e
concorrente nonche' le spese relative a materie di
competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le
regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da
leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi
erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie
leggi in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad
imposizione erariale;
c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le
regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote
e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e
secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel
rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui
alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge,
possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote
delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i
limiti fissati dalla legislazione statale;
d) le modalita' di attribuzione alle regioni del
gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello
Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono
definite in conformita' al principio di territorialita' di
cui all' articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le
suddette modalita' devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale
presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo
puo' essere identificato nel domicilio del soggetto
fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi
basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi
basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore, per i tributi
riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono
senza vincolo di destinazione.".