IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in
commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i
Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visti i Regolamenti della Commissione (CE) N. 451/2000 e N.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase
del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da
valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I
della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva
piridaben;
Considerato che il Notificante della sostanza attiva piridaben ha
ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza
attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che successivamente al ritiro da parte del Notificante,
la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE
concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il
piridaben, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente
revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive,
entro il 31 dicembre 2010;
Considerato che in conformita' dell'art. 6, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato
membro relatore, i Paesi Bassi, una nuova domanda, correlata da studi
aggiuntivi, tesa all'iscrizione del piridaben, nell'allegato I della
suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli
articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;
Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati
aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva
piridaben, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al
regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova
relazione inviata poi all'Autorita' Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;
Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale
della sostanza attiva piridaben, la relazione supplementare e le
conclusioni dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione
nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;
Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridaben,
soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5,
paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE in
particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e
specificati nel rapporto di riesame della Commissione;
Vista la direttiva 2010/90/UE della Commissione del 7 dicembre
2010, concernente l'iscrizione della sostanza attiva piridaben,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente
cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione
2008/934/CE;
Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2010/90/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
piridaben, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995,
n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva piridaben,
dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al
Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo
alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a
base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre
2010;
Ritenuto altresi' di dover cancellare la sostanza attiva piridaben
anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al
Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo
alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti
fitosanitari a base di detta sostanza attiva e' stata prorogata al 31
dicembre 2011;
Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se
necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce norme in
materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
Considerato il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n.290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida»
del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo ministero
all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento
delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni esistenti dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridaben;
Decreta:
Art. 1
Iscrizione delle sostanze attive
1. La sostanza attiva piridaben e' iscritta, fino al 30 aprile
2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.