IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante
disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7
luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 22
novembre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata
riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Beneventano»
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Samnium, intesa ad
ottenere la modifica della indicazione geografica tipica
«Beneventano» in «Benevento» o «Beneventano» e modifica del relativo
disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della regione Campania sulla sopra
citata istanza;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 293 (supplemento ordinario n. 279) del 16
dicembre 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della
indicazione geografica tipica dei vini «Beneventano» e del relativo
disciplinare di produzione;
Decreta:
Art. 1
1. La indicazione geografica tipica dei vini «Beneventano» e'
integrata dalla indicazione geografica tipica dei vini «Benevento» o
«Beneventano».
2. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica
tipica «Beneventano», approvato con decreto del Ministero delle
risorse agricole del 22 novembre 1995 e successive modifiche, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale
2011/2012.