IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
l'attuazione della direttiva  comunitaria  2008/50/CE  relativa  alla
qualita' dell'aria e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo n.  155/2010,  secondo  cui,
nel rispetto dei criteri introdotti dall'appendice I di tale decreto,
il  territorio  nazionale  deve  essere  suddiviso  dalle  regioni  e
province autonome in zone e in agglomerati  da  classificare  per  la
valutazione della qualita' dell'aria ambiente; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui  le
zone e  gli  agglomerati  individuati  all'esito  della  zonizzazione
devono essere classificati in funzione del raffronto tra i livelli di
una serie di sostanze inquinanti e le soglie di valutazione superiori
o inferiori previste dall'allegato II di tale decreto; 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 155/2010,  nel  quale  si
disciplina la classificazione del territorio in relazione all'ozono; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo  n.
155/2010, secondo cui i progetti di zonizzazione e di classificazione
sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome all'esame  del
Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  del  mare,
nonche' dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale, su supporto informatico  non  riscrivibile,  utilizzando,
ove disponibile, un apposito formato da individuare mediante  decreto
del Ministro dell'ambiente; 
  Considerato che la  definizione  di  un  apposito  formato  per  la
trasmissione dei progetti permette  di  uniformare  le  modalita'  di
comunicazione e presentazione dei dati e di semplificare l'esame  dei
progetti stessi; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione  ambientale,  il   quale   impone   alle   pubbliche
amministrazioni appositi obblighi di  diffusione  dei  dati  e  delle
informazioni ambientali; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante
attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE); 
  Tenuto  conto  degli  approfondimenti  svolti  nelle  riunioni  del
Coordinamento istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo
n. 155/2010 tra gli enti e le autorita' competenti all'attuazione  di
tale decreto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
 
Formato  per  la  trasmissione  dei  progetti di  zonizzazione  e  di
                   classificazione del territorio 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del  decreto
legislativo 13 agosto  2010,  n.  155,  definisce,  in  allegato,  il
formato  che  le  regioni  e  le  province  autonome  utilizzano  per
trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare ed all'Istituto superiore per la protezione e  la  ricerca
ambientale  i  progetti  di  zonizzazione   del   territorio   e   di
classificazione delle zone  e  degli  agglomerati  previsti  da  tale
decreto legislativo. 
  2.  Ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi  di  diffusione  delle
informazioni ambientali imposti dalla vigente normativa, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  assicura  che
siano messi a disposizione,  tramite  il  proprio  sito  internet,  i
progetti di cui al comma 1, all'esito dell'esame  previsto  dall'art.
3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  155,  e  le
relative elaborazioni cartografiche  riferite  all'intero  territorio
nazionale. 
    Roma, 23 febbraio 2011 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo