IL DIRETTORE GENERALE per la protezione della natura e del mare Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante Disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 1997 di approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare; Visto il decreto del Direttore generale per la difesa del mare del 23 dicembre 2002 di definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi; Visto il decreto del Direttore generale per la protezione della natura del 24 febbraio 2004 di modifica del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002; Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2009 con il quale si riconosce l'impiegabilita' in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi; Visto il decreto direttoriale DEC/DPN/1928 del 29 ottobre 2007 di istituzione, presso la Direzione per la protezione della natura, di un tavolo tecnico finalizzato alla formalizzazione di uno schema di revisione del citato decreto direttoriale del 23 dicembre 2002; Considerati gli esiti dei lavori del suddetto tavolo tecnico relativamente alle specifiche tecniche dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi e alla definizione dei nuovi metodi analitici finalizzati a valutare l'efficacia e l'ammissibilita' all'impiego in mare dei suddetti prodotti; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione di nuove procedure per il riconoscimento dell'idoneita' tecnica e della ecocompatibilita' dei prodotti assorbenti e disperdenti con l'ambiente marino; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che ne fanno parte integrante, definisce le procedure amministrative e tecniche necessarie per conseguire il riconoscimento di idoneita' esclusivamente dei prodotti da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, appartenenti alle seguenti tipologie: prodotti assorbenti di origine sintetica o naturale non inerti; prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale; 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Decreto i prodotti ad azione biologica e i prodotti di origine sintetica ad azione disinquinante non compresi nel precedente comma.