IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI 
                     E LA COESIONE TERRITORIALE 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del  settore
energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo  comma,  della
Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico  atte
a garantire la tutela della  concorrenza  e  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali,  ed  in
particolare  l'articolo  1,  comma  2,  lettera  c)  secondo  cui  le
attivita' di distribuzione di  gas  sono  attribuite  in  concessione
secondo le disposizioni di legge; 
  Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga
dei  termini,  nonche'  conseguenti  disposizioni  urgenti,   ed   in
particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi  termini  del  regime  di
transizione nell'attivita' di distribuzione; 
  Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 1°  ottobre  2007,  n.
159, recante interventi urgenti in materia economico  -  finanziaria,
per lo sviluppo e l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo  46
- bis, comma 2, che nell'ambito  delle  disposizioni  in  materia  di
concorrenza e qualita'  dei  servizi  essenziali  nel  settore  della
distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri  dello
sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la  coesione
territoriale, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e sentita la Conferenza unificata, sono  determinati  gli  ambiti
territoriali minimi per lo svolgimento delle gare  per  l'affidamento
del servizio di distribuzione del gas; 
  Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112,
recante  disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria, ed in  particolare  l'articolo
23 - bis, concernente servizi pubblici locali di rilevanza economica,
che, al comma 1, prevede l'applicazione delle  disposizioni  in  esso
contenute a tutti i servizi pubblici locali  e  la  prevalenza  sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta  legge
che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio  2000,
n.164, e dell'articolo 46 - bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo  inoltre
in capo al Ministro dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, sentite  la  Conferenza  unificata  e  l'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas,  la  determinazione  degli   ambiti
territoriali minimi di cui al citato articolo  46  -  bis,  comma  2,
tenendo  anche  conto  delle  interconnessioni  degli   impianti   di
distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali  e  al
numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non puo' essere
inferiore al territorio comunale; 
  Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione  in  legge,
con modificazioni, del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,
recante  disposizioni  urgenti  per   l'attuazione   degli   obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia
delle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo  15,  comma  1,
lettera a-bis); 
  Visto  il  documento  dell'Autorita'  per  l'energia   e   il   gas
"Considerazioni  finali  relative  alle  proposte   in   materia   di
individuazione di bacini ottimali di utenza" trasmesso  al  Ministero
dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009; 
  Considerato che il  presente  provvedimento,  ampliando  l'area  di
gestione del servizio di distribuzione di gas naturale rispetto  alle
attuali concessioni, e' finalizzato a favorire lo sviluppo efficiente
del medesimo servizio, a  ridurne  i  relativi  costi  a  favore  dei
clienti finali, nonche' a rimuovere le  barriere  che  ostacolano  lo
sviluppo della concorrenza nel settore della vendita di gas; 
  Considerato  che  gli  ambiti  territoriali  minimi  devono  essere
identificati in base a criteri di efficienza e di riduzione dei costi
per l'intero sistema costituito dalla distribuzione e  dalla  vendita
di gas naturale, tenuto conto delle specificita' territoriali; 
  Considerato che fra gli studi che analizzano le economie  di  scala
nella distribuzione di gas basati su parametri nazionali,  lo  studio
eseguito dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,  i  cui
risultati  sono  riportati  nel  suddetto  documento,  sia  il   piu'
attendibile in quanto basato su dati disaggregati di bilancio forniti
dalle imprese italiane nei  rendiconti  annuali  per  la  separazione
contabile, non disponibili a terzi; 
  Considerato  che  dalle  analisi  di  produttivita'  del  documento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emerge la presenza di
economie di scala nello svolgimento del servizio significative per le
imprese medio-piccole e deboli per le imprese di dimensione maggiore; 
  Considerato  che  il  suddetto  studio  prevede  che  l'effetto  di
economie di scala per il segmento della distribuzione di gas naturale
e' significativo almeno fino a un numero di clienti  serviti  pari  a
circa 300.000 qualora si  considerino  sia  i  costi  della  gestione
tecnica delle reti, sia i costi delle funzioni centrali e dei servizi
comuni, e fino a 100.000 clienti, qualora  si  considerino  invece  i
soli costi di gestione tecnica delle reti; 
  Considerato che l'Autorita' riconosce ai distributori con un numero
di clienti inferiore  alla  soglia  di  300.000  un  maggiore  ricavo
tariffario a compensazione dei maggiori costi operativi  per  servire
il singolo cliente, pari al 13 per cento in piu'  per  gli  operatori
con meno di 300.000 clienti e 22 per cento in  piu'  per  quelli  con
meno di 50.000 clienti per il periodo regolatorio  2009-2012,  e  che
pertanto l'aumento di dimensione degli  ambiti  consente  di  ridurre
significativamente  le  tariffe  di  distribuzione  a  vantaggio  dei
consumatori; 
  Considerato che una  maggiore  dimensione  degli  ambiti  determina
anche una riduzione dei costi relativi allo svolgimento delle gare  e
la  produzione  di  un  maggiore  numero  di  titoli  di   efficienza
energetica, dato che ora i soggetti obbligati sono i distributori  di
gas naturale con almeno 50.000 clienti, e che  sotto  il  profilo  di
tutela della concorrenza per il settore  della  vendita  di  gas,  un
numero minore  di  ambiti  riduce  i  costi  di  transazione  per  le
operazioni di acquisizione e di gestione della clientela; 
  Considerato che  in  questa  fase  e'  necessario  disciplinare  il
passaggio del regime di transizione nell'attivita'  di  distribuzione
di gas naturale anche  per  agevolare  le  societa'  che  attualmente
effettuano l'attivita' di vendita di gas; 
  Considerato che le citta' con un numero di clienti finali superiore
a 300.000 debbano costituire un ambito minimo territoriale, in quanto
il medesimo non puo' essere inferiore all'ambito comunale; 
  Considerato che al fine di una migliore gestione tecnica della rete
i  Comuni  alimentati  dallo   stesso   impianto   di   distribuzione
interprovinciale  debbano  essere  assegnati  all'ambito   prevalente
dell'impianto  anche  se  appartenenti  a  province   o   a   regioni
differenti; 
  Considerato che il  presente  provvedimento  definisce  gli  ambiti
territoriali minimi per lo svolgimento delle gare  per  l'affidamento
del servizio di distribuzione di gas, ciascuno dei quali  rappresenta
un insieme minimo di Comuni i cui relativi impianti di distribuzione,
a regime, dovranno essere gestiti da un unico gestore; 
  Considerato  che,  a  seguito  della  determinazione  degli  ambiti
territoriali  minimi,  rientra  nella  facolta'  degli  Enti   locali
l'accorpamento  di  piu'  ambiti  territoriali   limitrofi   per   lo
svolgimento della gara con la quale sara' affidato  il  servizio  dei
relativi impianti di distribuzione; 
  Considerato che  sulla  base  della  metodologia  adottata  per  la
definizione degli ambiti territoriali minimi su tutto  il  territorio
nazionale, per le Regioni Molise e Calabria risultano  tre  ambiti  a
livello provinciale con un numero di clienti  effettivi  inferiore  a
30.000 clienti e con un numero  di  clienti  potenziali  inferiore  a
50.000 clienti; 
  Ritenuto che i Comuni che alla data del presente provvedimento  non
sono serviti  dal  gas  naturale  debbano  essere  comunque  inseriti
nell'ambito territoriale minimo d'appartenenza in previsione  di  una
futura metanizzazione, con eccezione dei Comuni della  Sardegna  che,
in vista del completamento del progetto GALSI, saranno oggetto di  un
futuro provvedimento; 
  Ritenuto  che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
provvedimento la gara  per  l'affidamento  della  gestione  dei  vari
impianti di distribuzione di uno  stesso  ambito  territoriale  debba
essere unica, anche se l'affidamento avverra' in tempi successivi,  a
causa della scadenza differenziata delle diverse concessioni; 
  Ritenuto che per le aree ancora oggetto di metanizzazione  l'ambito
debba essere dimensionato considerando  i  clienti  potenziali,  come
definiti  nel  sopracitato  documento  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas; 
  Ritenuto che in questa fase un ambito di dimensioni  comparabili  a
quello medio provinciale o, qualora il numero dei clienti finali  sia
superiore a 300.000, piu' ambiti nello stesso territorio  provinciale
al di sotto  di  tale  soglia,  tenendo  conto  anche  delle  realta'
montane, siano  in  grado  di  recepire  al  meglio  le  specificita'
territoriali  garantendo  al  settore  della  distribuzione  di   gas
maggiore efficienza e  riduzione  dei  costi  e  nello  stesso  tempo
permettano un passaggio graduale alla situazione ottimale  attenuando
i riflessi sulle imprese; 
  Ritenuto che, al fine di semplificare e accelerare nella prima fase
delle gare le operazioni  di  aggregazione  degli  enti  locali,  sia
opportuno introdurre un limite di 50 sul numero  massimo  dei  Comuni
presenti in un  ambito  purche'  gli  ambiti  abbiano  almeno  50.000
clienti e gliimpianti interconnessi risultino sempre  in  uno  stesso
ambito; 
  Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla   definizione   degli   ambiti
territoriali minimi di cui  all'articolo  46  -  bis,  comma  2,  del
decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo le modifiche  apportate
dall'articolo 30, comma 26, della citata legge 23 luglio 2009, n. 99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Ambiti territoriali minimi 
 
  1. Gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle  gare  e
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas sono  determinati
in numero di 177, ciascuno inserito  nell'allegato  1  facente  parte
integrante del presente provvedimento. 
  2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la  Coesione
territoriale, da comunicare alla Conferenza Unificata, sono  indicati
i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale.