IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                   PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 
                ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
                           di concerto con 
 
                            IL DIRETTORE 
                     DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  il  quale  reca
disposizioni   tributarie   particolari   in   materia   di    scambi
intracomunitari; 
  Visto l'art. 53 del citato decreto-legge n. 331 del 1993, in  forza
del  quale  i  pubblici  uffici  che  procedono  all'immatricolazione
cooperano con i competenti uffici  dell'Amministrazione  finanziaria,
tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul
corretto assolvimento degli obblighi fiscali in  materia  di  imposta
sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento
dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di  autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da  Stati  dell'Unione
europea o aderenti allo spazio economico europeo; 
  Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il
quale stabilisce che i contenuti e le modalita'  delle  comunicazioni
di  cui  al  comma  378  sono  definiti  con  decreto  del  capo  del
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  (ora  Dipartimento   per   i
trasporti terrestri, personale, affari generali e  la  pianificazione
generale dei trasporti) e del direttore dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
il quale  prescrive  che:  «Ai  fini  dell'immatricolazione  o  della
successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi  anche
nuovi oggetto di  acquisto  intracomunitario  a  titolo  oneroso,  la
relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per
ciascun mezzo  di  trasporto,  il  numero  di  telaio  e  l'ammontare
dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  istitutivo  dello
«Sportello telematico dell'automobilista»; 
  Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 adottato dal capo del
Dipartimento dei trasporti terrestri di  concerto  con  il  direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  il  quale  ha  abrogato  il  previgente
decreto dirigenziale 8 giugno 2005 ed ha stabilito nuove disposizioni
relative agli obblighi di comunicazione  in  materia  di  acquisto  e
scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria; 
  Ritenuto  di  dover  adeguare  i  contenuti  del   citato   decreto
dirigenziale 30 ottobre 2007 per finalita' di  contrasto  alle  frodi
fiscali nel settore del commercio degli  autoveicoli  di  provenienza
intracomunitaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 2 del decreto dirigenziale 30  ottobre  2007,  adottato
dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri di  concerto  con
il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
      ai comma 1 e 3, lettere c), dopo le parole  «veicolo  nuovo  od
usato» sono aggiunte le seguenti «, nonche' l'eventuale data di prima
immatricolazione all'estero;». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1° aprile 2011. 
    Roma, 29 marzo 2011 
 
Il capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
                                                    trasporti: Fumero 
 
Il direttore dell'Agenzia delle entrate: Befera