IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV 
     della direzione generale per le PMI e gli Enti Cooperativi 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies, del codice civile; 
  Visto il parere della Commissione Centrale per le  Cooperative  del
15 maggio 2003; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  197  del  28
novembre 2008, concernente la riorganizzazione  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale  e'  stata
disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di  livello
dirigenziale non generale; 
  Visto il decreto dirigenziale 23 maggio 2008  del  Ministero  dello
sviluppo economico - Direzione generale per  le  P.M.I.  e  gli  enti
cooperativi - Divisione IV con cui  si  dispone  lo  scioglimento  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e la conseguente
cancellazione dal Registro delle Imprese della  Societa'  Cooperativa
«Piemal Casa Societa' Cooperativa Edilizia» con  sede  in  Terracina,
codice fiscale n. 80000950594; 
  Tenuto conto che con istanza pervenuta al prot. n.  0019340  del  3
febbraio 2011 il sig. Luciano L'Aurora ed  altri,  tutti  soci  della
sopra   citata   societa',   hanno   richiesto   l'annullamento   del
provvedimento in quanto la  societa'  risulta  proprietaria  di  beni
immobili ed ha ottenuto un contributo erariale ai sensi  della  legge
n. 865/1971; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio e l'indicazione dei presupposti di  diritto  ai  fini  dello
scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del  codice  civile
senza che si proceda alla nomina del liquidatore; 
  Considerato che  non  sussistono  pertanto  i  presupposti  per  la
cancellazione dell'ente  in  quanto  esso  e'  proprietario  di  beni
immobili; 
  Considerato altresi'  che  la  societa'  cooperativa  risulta  aver
ottenuto un contributo  erariale  ai  sensi  della  legge  n.  865/71
concesso dal Ministero del lavori pubblici giusta  determinazione  n.
650 del 7 gennaio 1976; 
  Visto l'Accordo procedimentale 2 luglio 2009 tra il Ministero dello
sviluppo  economico  ed  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti in  materia  di  vigilanza  sulle  cooperative  edilizie  a
contributo erariale, il quale prevede la comunicazione dell'avvio del
procedimento dall'una amministrazione all'altra; 
  Considerato  che  tale  avvio  del  procedimento   non   e'   stato
comunicato; 
  Ritenuto di provvedere alla revoca del provvedimento  sanzionatorio
in quanto inopportuno; 
  Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse  pubblico  concreto  ed
attuale all'eliminazione del provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto dirigenziale 23 maggio 2008 emesso dal  Ministero  dello
sviluppo economico - Divisione IV - e' revocato nella  parte  in  cui
dispone lo  scioglimento  della  Societa'  Cooperativa  «Piemal  Casa
Societa' Cooperativa Edilizia», con sede in Terracina, codice fiscale
n.  80000950594  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  ed  e'
annullato nella  parte  in  cui  dispone  la  sua  cancellazione  dal
Registro delle Imprese.