Il direttore generale della Giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Bertolini Andrea, nato il 31 agosto 1982 a
Pietrasanta (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del
titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di avvocato;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a
norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato
dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del d. lgs. stesso
anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto
si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
Considerato che il sig. Bertolini Andrea e' in possesso del titolo
accademico, ottenuto in Italia, laurea specialistica in scienze
giuridiche, conseguito presso l' Universita' di Pisa il 04.10.2006;
Considerato che il medesimo ha conseguito il titolo di «Master of
Laws» presso la «Yale Law School» di New Haven, Connecticut il 3
giugno 2009;
Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione
attestante l'iscrizione presso la «State of New York Supreme Court,
Appellate Division Third Judicial Department» dal 22 giugno 2010;
Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione
attestante il compimento della pratica in Italia come risulta
dall'attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara in data
4 novembre 2008;
Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto
legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il
riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.191
(regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della
professione di avvocato) al fine della determinazione della prova
attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche'
della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115,
i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della
disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba
essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova
attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena
corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di
non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia
conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto
corrispondente a quella interna;
Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione
richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione
di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine
quindi del compiuto esame della capacita' professionale del
richiedente;
Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 10 dicembre 2010, nel corso della quale sono stati tra
l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure
compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza,
sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui
conoscenza scritta e/o orale si ritiene essenziale al fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai
diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito
comunitario che non comunitario dai richiedenti;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di
categoria in atti allegato;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la
formazione accademico-professionale richiesta in Italia per
l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in
possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
Visto l'art. 49 co.3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;
Decreta:
Al sig. Bertolini Andrea, nato il 31 agosto 1982 a Pietrasanta
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di "Attorney and Counselor" quale titolo valido per l'iscrizione all'
albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
Una prova scritta consistente nella redazione di un atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto
civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato
al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e
ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie
(a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente
decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si
riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'
avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo
degli avvocati.
Roma, 21 marzo 2011
Il direttore generale: Saragnano