IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in
particolare l'art. l, comma 5;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che
istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge l l febbraio
1992, n. 147;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. l , comma 89, che
consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 emanato a norma dell'art. 4
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, tuttora vigenti;
Visto lo stanziamento iniziale del capitolo 1695 «Fondo di
intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione
dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato
di previsione dell'esercizio finanziario 2010 del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca pari a
€ 99.690.560,00;
Vista la disponibilita' di competenza dell'esercizio finanziario in
corso, pari a € 96.699.843,00 al netto delle risorse quantificate in
complessivi € 2.990.717,00 riferite alle Province Autonome di Trento
e di Bolzano per effetto della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2
commi da 106 a 126;
Ritenuto che alla luce delle disposizioni di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390 la complessiva disponibilita' finanziaria, di
cui al capitolo di bilancio 1695 sia utilizzata per ripartire il
Fondo di intervento integrativo per l'anno 2010 secondo i criteri
stabiliti all'art. 16 del richiamato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
febbraio 2010 «Fondo di intervento integrativo tra le regioni per la
concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio per l'anno
2009» e, in particolare l'art. 2, comma 2, in cui e' previsto che
nell'esercizio finanziario 2010 non si tiene conto della quota
aggiuntiva riconosciuta alla Regione Abruzzo in relazione agli eventi
sismici del 6 aprile 2009;
Visti i dati trasmessi dalle Regioni, elaborati sulla base dei
criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai fini del riparto del
Fondo di intervento integrativo per l'anno 2010;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome formulato nella adunanza del
18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Decreta:
Art. 1
La destinazione del Fondo
1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito
denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni alla concessione di
borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro
conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni
per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari
a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».
2. Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano
prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito
della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente
quelle del Fondo di cui al presente decreto.
3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle
graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni alla
concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno
accademico successivo.